Ordinanza n. 246/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 348,
terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale,
promossi con ordinanze emesse il 30 ottobre 1973 dal pretore di
Roccamonfina e il 27 aprile 1974 dalla Corte di assise di Siracusa nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Di Filippo Vincenzo e
di Bottaro Angelo iscritte ai nn. 146 e 412 del registro ordinanze 1974
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5
giugno 1974 e n. 309 del 27 novembre 1974.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 la relazione
del Presidente.
1. - Le due ordinanze, indicate in epigrafe, sollevano la stessa
questione, in rapporto a normativa identica od affine. Pertanto,
rendesi opportuna la loro riunione, a scopo di contestuale decisione.
2. - Con l'ordinanza del 30 ottobre 1973 il pretore di Roccamonfina
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 348,
terzo comma, del codice di procedura penale, concernente il divieto di
assumere come teste il coimputato ancorché prosciolto o condannato,
salvo le eccezioni previste nella detta norma.
Secondo il pretore, il divieto violerebbe il principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.), poiché opererebbe una discriminazione
ingiustificata a danno di quei soggetti che, per rivestire la detta
qualità, vedono menomata la loro capacità testimoniale, in contrasto
anche con i principi processuali della libera assunzione e valutazione
delle prove. La discriminazione non sarebbe sufficientemente
giustificata dalla presumibile inattendibilità delle testimonianze
escluse, perché la parte lesa, il denunziante e il querelante, da
supporre altrettanto inattendibili, sono, invece, ammessi a
testimoniare.
Altro profilo di illegittimità il giudice a quo prospetta in
relazione all'art. 24 Cost., in quanto l'imputato vedrebbe menomato il
suo diritto di difesa, non potendosi eventualmente giovare della
testimonianza del coimputato.
La Corte di assise di Siracusa, con l'ordinanza del 27 aprile 1974
ha sollevato analoga questione nei confronti dell'articolo 348, terzo
comma, c.p.p. suddetto, sotto il profilo della violazione dell'art. 24
della Costituzione. Ed ha esteso l'impugnazione anche all'art. 465,
secondo comma, c.p.p., che ammette la lettura in dibattimento delle
dichiarazioni rese in istruttoria dai coimputati, confermando il
divieto di testimonianza in quella sede, e ledendo così, secondo la
Corte di assise, il diritto di difesa dell'imputato, che si vedrebbe
sottratta la possibilità di controllare in dibattimento le
dichiarazioni rese, eventualmente a suo carico, dal coimputato in
istruttoria.
Non vi è stata costituzione di parti in giudizio.
3. - La questione concernente la pretesa violazione del diritto di
difesa per effetto degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma,
c.p.p. è stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 154/73,
confermata con l'ordinanza n. 201 del 1974, con le quali è stato
ritenuto che è razionale che il soggetto che abbia reso a suo tempo
interrogatorio in qualità di coimputato non possa essere
successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone
sugli stessi fatti. Ciò perché il timore di incorrere in
pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilità, finirebbe
col togliere attendibilità alla sua deposizione. Invece, la semplice
lettura del verbale d'interrogatorio del coimputato, rientra nel dovere
del giudice dibattimentale di attuare il pubblico esame di tutte le
risultanze di causa e risponde all'esigenza di esteriorizzare gli
elementi di esame acquisiti, onde possano, in sé, esser vagliati
criticamente dalle parti, e dal giudice recepiti ed utilizzati, nella
misura che il giudice stesso reputerà, come mezzi di valutazione
complementare.
Le suddette proposizioni valgono ad evidenziare anche la manifesta
infondatezza della censura di illegittimità prospettata nell'ordinanza
del giudice di Roccamonfina, il quale adduce, in riferimento all'art. 3
Cost., una presunta mancanza di razionale giustificazione della
limitazione adottata. La censura non assume, tuttavia, rilievo
autonomo, ma solo concorrente e quindi può adottarsi, anche al
riguardo, una pari decisione di manifesta infondatezza (v. al riguardo
Corte cost. Ordd. nn. 32, 100, 178, 208 e 209 del 1972; 102 e 124 del
1973): ciò, tenuto presente che la suaccennata precedente sentenza di
questa Corte ha considerato la questione anche sotto il profilo della
razionalità della normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Roccamonfina
e dalla Corte d'assise di Siracusa: questione già decisa con la
sentenza di questa Corte n. 154 del 1973;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata dal pretore di Roccamonfina con la
suindicata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione:
questione già decisa con la suindicata sentenza di questa Corte;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 465, secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe della Corte
d'assise di Siracusa, in riferimento all'art. 24 della Costituzione:
questione parimenti già decisa con la ricordata sentenza n. 154 del
1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte