Ordinanza n. 246/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte dirette sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13
aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri
sul ricorso proposto da Favari Emilio nella qualità di ex
amministratore della s.r.l. SIPLA contro l'Ufficio delle imposte
dirette di Albano, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Favari Emilio,
ex amministratore della SIPLA s.r.l. avverso avviso di mora
notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Commissione tributaria di primo
grado di Velletri con ordinanza del 13 aprile 1988 (reg. ord. n. 21
del 1989) sollevava questione di legittimità costituzionale del
citato art. 98;
che la Commissione dubitava del contrasto fra detta norma e gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui essa non
prevedeva che fossero notificati anche al rappresentante del
contribuente gli addebiti di omesso o ritardato versamento di imposte
dirette, o comunque di violazione dei relativi obblighi, contestati
al rappresentato, pur prevedendo la responsabilità solidale di
entrambi per il pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie;
che tale assenza di contestazione rendeva impossibile la difesa
del rappresentante tanto più quando, durante la decorrenza dei
termini necessari ad esperire i relativi ricorsi, vi fosse stato un
avvicendamento nella rappresentanza oppure, come nella specie, il
rappresentato fosse stato dichiarato fallito e gli atti fossero stati
notificati al curatore;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata
con sent. n. 348 del 1987 e manifestamente infondata con ordd. nn.
591 e 48 del 1988;
che, la Corte ha ivi osservato, quanto al diritto di difesa,
come sia dovuta al rappresentante la notifica degli atti, in modo che
egli sia posto in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio
tributario, mentre, in caso diverso, la sentenza sfavorevole nei
confronti del debitore principale non fa stato nei confronti del
condebitore solidale (v. anche sent. n. 184 del 1989);
che, quanto all'art. 3 della Costituzione, rientra nelle
attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti
concernenti la solidarietà tributaria, sempre che non siano superati
limiti di ragionevolezza (ciò che nella specie non ricorre per la
stretta relazione della posizione dell'amministratore con quella
della società rappresentata);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalla Commissione
tributaria di primo grado di Velletri, già dichiarata non fondata
con sent. n. 348 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte