Ordinanza n. 246/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 60/1963
- art. 35legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 22legge 67/1988
- art. 22legge 60/1963
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio
1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione
I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di
alloggi per lavoratori), e dell'art. 35, primo comma, lettera a),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale), e del combinato disposto dell'art. 10, primo comma,
lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'art. 22,
primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1989
dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavazza
Mario ed altri e il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 10
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 il Pretore
di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10
della legge 14 febbraio 1963, n.60 (Liquidazione del patrimonio
edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma
decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e del primo
comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale), nonché del combinato disposto
del primo comma, lettere b) e c), dell'art.10 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), nella parte in cui
stabiliscono, nei diversi periodi considerati, l'obbligo del
versamento dei contributi Ges.ca.l. solo a carico dei lavoratori
dipendenti, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo
comma, Cost.;
Che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, prima dell'emissione dell'ordinanza del giudice a
quo, questa Corte ha già preso in esame identica questione, comune
anche al primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
dichiarandone l'infondatezza con riferimento alla normativa
antecedente, in essa non ravvisandosi "per le sue connotazioni
contingenti, nell'indirizzo di finalità comunque abitative" quella
"pregnante colorazione discriminatoria (...) assunta dai rimettenti"
(sentenza n. 241 del 1989);
Che, non riscontrandosi valide ragioni o argomenti nuovi o
comunque tali da mutare il proprio orientamento, va dichiarata la
manifesta infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e
c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione
del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di
un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e
del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché del combinato
disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge
14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte