Ordinanza n. 246/2000
Altra decisione · depositata il 26/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 6d.lgs. 470/1993
- art. 6legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 2d.lgs. 29/1993
- art. 19d.P.R. 748/1972
- art. 16legge 249/1968
- art. 43d.lgs. 80/1998
- art. 6d.lgs. 29/1993
- art. 20d.lgs. 80/1998
- art. 13d.lgs. 80/1998
- art. 14d.lgs. 80/1998
- art. 74d.lgs. 29/1993
- art. 20d.lgs. 286/1999
- art. 10d.lgs. 286/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9,
ultima parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 19
maggio 1998 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro contro Del Gizzo
Ernesto, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, il Consiglio di
Stato, sezione IV, ha sollevato, con riferimento agli articoli 76 e
77, primo comma, della Costituzione, ed all'art. 2 della legge di
delega 23 ottobre 1992, n. 421, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo sostituito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 470 del 1993;
che il giudice a quo premette che, con decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 1997, il Direttore generale dei Monopoli
di Stato veniva collocato a riposo per motivi di servizio, a norma
della predetta normativa;
che tale provvedimento era stato annullato dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con sentenza n. 1435 del 1997,
deliberata il 25 giugno 1997, contro la quale era stato proposto
appello da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Ministro delle finanze;
che il giudice di appello, in adesione a quanto proposto
dalla parte privata e ritenendo la questione rilevante ai fini del
giudizio trattandosi di disposizione posta a base del provvedimento
impugnato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'anzidetta norma;
che il giudice rimettente prospetta un eccesso di delega
della disposizione impugnata, in quanto la stessa avrebbe
reintrodotto, per i dirigenti generali dello Stato, il collocamento a
riposo per motivi di servizio, previsto dalla previgente normativa
(art. 19, settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, emanato
sulla base della delega di cui all'art. 16, secondo comma, lettera
f), della legge 18 marzo 1968, n. 249), laddove la legge di delega
prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi della
gestione, solo la "rimozione dalle funzioni ed il collocamento a
disposizione";
che avanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha fatto presente che la norma denunciata
(comma 9 insieme al comma 10) è stata abrogata dall'art. 43 del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il quale, ha, altresì, provveduto alla
formale abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. n. 748 del 1972.
Tuttavia ha ritenuto che la questione fosse tuttora rilevante per via
del principio tempus regit actum, e ha concluso per la sua
infondatezza;
che l'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato, in
particolare, che "in ossequio al criterio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g) n. 3, della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421" il
legislatore delegato avrebbe previsto due differenti ipotesi: l'una
contenuta nella prima parte della norma impugnata, con previsione del
collocamento a disposizione per la durata massima di un anno in caso
di inosservanza delle direttive e risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa; l'altra, contenuta nella
seconda parte della disposizione, che disciplina una fattispecie
diversa, stabilendo il collocamento a riposo per ragioni di servizio
in caso di responsabilità particolarmente grave e reiterata, come
misura più severa peraltro contemplata dalla normativa previgente;
Considerato che sostanzialmente il dubbio di legittimità
costituzionale, come formulato per eccesso di delega e quindi per
profili attinenti all'ambito dei poteri conferiti al legislatore
delegato, non investe l'intera previsione normativa del comma 9
dell'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito
dall'art. 6 del d.lgs. n. 470 del 1993, né "la rimozione dalle
funzioni", ma è idoneo a provocare una statuizione sulla
costituzionalità della previsione di immediato collocamento a riposo
senza passare attraverso il previo collocamento a disposizione, con
le garanzie di quel determinato stadio, tradizionalmente limitato nel
tempo, prodromico di una risoluzione del rapporto, ove non si
verifichi nel periodo previsto un richiamo in servizio o altra
utilizzazione;
che la norma denunciata (d.lgs. n. 29 del 1993, art. 20,
comma 9) era stata già abrogata una prima volta espressamente
(insieme al comma 10) per effetto dell'art. 43 del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, che a sua volta contemporaneamente con gli articoli 13 e
14 aveva integralmente disciplinato il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici dirigenziali, la loro revoca e la
responsabilità dirigenziale nelle diverse forme connesse alla
inosservanza delle direttive generali e ai risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione, con due disposizioni
che si inserivano nel d.lgs. n. 29 del 1993, sostituendone gli
articoli 19 e 20 e coprendo interamente anche il contenuto
dell'art. 20, commi 9 e 10, abrogati, e nello stesso tempo inserendo,
nel comma 2 dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
l'abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(precedente disciplina);
che lo stesso d.lgs. n. 80 del 1998 ha dettato una normativa
transitoria dell'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993;
che l'intero art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993 è stato, a sua
volta, espressamente abrogato (ad eccezione del comma 8)
dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, insieme ad
altre "disposizioni incompatibili" con quelle dello stesso decreto
legislativo avente la finalità di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
rendimenti e risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, con particolari garanzie procedimentali per la valutazione
del personale con incarico dirigenziale;
che, pur in presenza di norme a contenuto sanzionatorio della
inosservanza di doveri dirigenziali e della relativa responsabilità
ed innovative rispetto alla natura del rapporto dirigenziale, si
impone una verifica degli effetti della duplice abrogazione espressa
accompagnata da nuova disciplina, compito spettante al giudice
investito dell'esame della legittimità dell'atto impugnato;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo e delle eventuali
iniziative conseguenziali dell'amministrazione, le questioni
sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a
quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte