Ordinanza n. 247/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 4d.lgt. 151/1944
citata
- art. 1d.lgs. 66/1948
- art. 1d.lgt. 98/1946
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione
sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promosso
con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 dal tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento penale a carico di Marino Raffaele ed altri,
iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 il tribunale di
Vallo della Lucania ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per
assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e
la libera navigazione), in riferimento alla XV disposizione transitoria
della Costituzione e agli artt. 4, decreto luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, e 6, decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sotto
il profilo che esso risulta promulgato dal Capo dello Stato senza la
previa sanzione;
b) dell'art. 1 del decreto legislativo predetto (il quale prevede
che chiunque, al fine di impedire o di ostacolare la libera
circolazione, dispone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi
specie in una strada ferrata ordinaria o comunque ostruisce o ingombra,
allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno
a sei anni, stabilendo altresì che "la pena è raddoppiata se il fatto
è commesso da più persone, anche non riunite) in riferimento agli
artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., sul riflesso che detta norma
prevederebbe pari trattamento edittale per fattispecie tra loro
diverse;
che nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 133 del 16 luglio 1973 e che quella
sub b) è stata dichiarata non fondata con la già citata sentenza n.
133 del 1973 e manifestamente infondata con la sentenza n. 87 del 27
marzo 1974;
che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale
novità e trovano quindi piena confutazione nella motivazione svolta
nelle decisioni di questa Corte sopra richiamate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme
per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie
e la libera navigazione); nonché dell'art. 1 del decreto legislativo
predetto, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 e XV disposizione
transitoria della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe dal
tribunale di Vallo della Lucania, e già dichiarate da questa Corte non
fondate con la sentenza n. 133 del 1973 e, inoltre, la seconda
manifestamente infondata con la sentenza n. 87 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte