Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1d.lgs. 66/1948
  • art. 1d.lgt. 98/1946
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

22 gennaio 1948, n. 66 (norme per assicurare la libera circolazione

sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promosso

con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 dal tribunale di Vallo della

Lucania nel procedimento penale a carico di Marino Raffaele ed altri,

iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 il tribunale di

Vallo della Lucania ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme per

assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e

la libera navigazione), in riferimento alla XV disposizione transitoria

della Costituzione e agli artt. 4, decreto luogotenenziale 25 giugno

1944, n. 151, e 6, decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sotto

il profilo che esso risulta promulgato dal Capo dello Stato senza la

previa sanzione;

b) dell'art. 1 del decreto legislativo predetto (il quale prevede

che chiunque, al fine di impedire o di ostacolare la libera

circolazione, dispone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi

specie in una strada ferrata ordinaria o comunque ostruisce o ingombra,

allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno

a sei anni, stabilendo altresì che "la pena è raddoppiata se il fatto

è commesso da più persone, anche non riunite) in riferimento agli

artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., sul riflesso che detta norma

prevederebbe pari trattamento edittale per fattispecie tra loro

diverse;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 133 del 16 luglio 1973 e che quella

sub b) è stata dichiarata non fondata con la già citata sentenza n.

133 del 1973 e manifestamente infondata con la sentenza n. 87 del 27

marzo 1974;

che gli argomenti addotti non presentano carattere di sostanziale

novità e trovano quindi piena confutazione nella motivazione svolta

nelle decisioni di questa Corte sopra richiamate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (norme

per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie

e la libera navigazione); nonché dell'art. 1 del decreto legislativo

predetto, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 e XV disposizione

transitoria della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe dal

tribunale di Vallo della Lucania, e già dichiarate da questa Corte non

fondate con la sentenza n. 133 del 1973 e, inoltre, la seconda

manifestamente infondata con la sentenza n. 87 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte