Ordinanza n. 247/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1987 dalla Commissione
Tributaria di I grado di Messina sui ricorsi proposti da Spadaro
Rosario contro l'Ufficio I.V.A. di Messina, iscritta al n. 681 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, pervenuta
alla Corte il 22 dicembre 1989 (R.O. n. 681 del 1989), la Commissione
Tributaria di I grado di Messina, nei procedimenti riuniti promossi
da Spadaro Rosario contro l'Ufficio I.V.A. di Messina, aventi ad
oggetto la rettifica delle dichiarazioni annuali dei redditi relative
agli anni 1977, 1978, 1979 e 1980, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio I.V.A. sino alla
data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino a
quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del
1982;
che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio
finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di
entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente
alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di
determinare una situazione di maggiore o minor favore per il
contribuente, consentendogli o no di godere della definizione
agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della
questione;
Considerato che la stessa questione è già stata dichiarata da
questa Corte non fondata (sentenza n. 575 del 1988) e,
successivamente, manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075 del
1988, 119, 121 e 518 del 1989, 22 del 1990);
che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di
Messina con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte