Ordinanza n. 247/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con
ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di
Romano Emanuele, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui limita la possibilità di applicare le sanzioni
sostitutive delle pene detentive ai soli reati di competenza del pretore;
che a tal proposito il giudice a quo rileva come la limitazione
stabilita dalla norma impugnata debba essere necessariamente
apprezzata, sul piano della relativa conformità al parametro
invocato, in rapporto alle profonde modifiche che nel tempo è venuta
a subire la competenza del pretore, giacché, mentre all'epoca della
entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 il pretore "si occupava
di reati che nel loro complesso potevano considerarsi minori", una
simile evenienza non è invece più riscontrabile attualmente,
essendo stata devoluta alla competenza di quell'organo una sfera di
cognizione notevolmente ampliata; sicché, venuta meno la ratio che
sosteneva la disposizione oggetto di denuncia, la stessa finisce per
rappresentare, secondo la Corte rimettente, nulla più che un
"odioso" residuo idoneo a generare solo una incomprensibile
discriminazione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che i rilievi svolti dal giudice a quo colgono
indubbiamente nel segno quando pongono in evidenza gli elementi di
profonda distonia che la disciplina delle sanzioni sostitutive è
venuta a subire a seguito delle modifiche apportate alla competenza
del pretore, non potendosi certo revocare in dubbio la circostanza
che l'equilibrato assetto di quel sistema, disegnato dal legislatore
del 1981 sulla falsariga di un modello di giudice destinato alla
trattazione degli affari "minori", risulta ormai profondamente
turbato, per non dire irrimediabilmente compromesso, dalla notevole
estensione dei criteri quantitativi e qualitativi sulla cui base il
legislatore del codice ha definito l'area delle fattispecie devolute
alla cognizione pretorile, facendo leva, fra l'altro,
sull'intervenuta scomposizione delle funzioni requirenti e
giudicanti, prima cumulate nello stesso organo;
che, tuttavia, l'intervento caducatorio che il giudice a quo
sollecita, fuoriesce dai poteri di questa Corte, giacché lo stesso,
essendo vòlto esclusivamente ad espungere uno dei fondamentali
criteri sui quali il legislatore ha calibrato l'intero impianto
normativo delle sanzioni sostitutive, senza che a quel criterio possa
sostituirsene altro che risulti essere costituzionalmente imposto,
finisce per risolversi in una complessiva ridefinizione del quadro
normativo che non può che riservarsi alla ordinaria sfera della
discrezionalità legislativa, dovendosi a tal fine postulare nuove
scelte sugli eventuali limiti da imporre alla sostituibilità delle
pene detentive brevi ed una diversa individuazione delle fattispecie
oggettivamente escluse a norma dell'art. 60 della legge n. 689 del
1981;
che, pertanto, pur tenuto conto della gravità del problema
sollevato e delle condivisibili censure che il giudice a quo muove
alla vigente disciplina, non resta a questa Corte altra via che
quella di auspicare con la massima fermezza un celere ed adeguato
intervento legislativo che valga a riarmonizzare l'intero sistema
delle sanzioni sostitutive, pena, altrimenti, il permanere di seri ed
inaccettabili squilibri che non poco incidono sull'invocato principio
di uguaglianza;
e che, quindi, la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte