Ordinanza n. 247/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1997
dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini nel
procedimento penale a carico di P. F. ed altro, iscritta al n. 834
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui
non consente la riunione di processi pendenti nello stesso stato e
grado davanti a giudici diversi, nel caso in cui "agli imputati siano
ascritti reati commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo
in danno reciproco";
che il giudice rimettente espone di procedere nei confronti di un
imputato per il delitto di lesioni personali gravissime, commesso in
danno della medesima persona nei cui confronti è pendente avanti al
pretore di Rimini procedimento per lesioni personali non aggravate,
commesse nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in danno
dell'attuale imputato;
che, ad avviso del rimettente, appare evidente la connessione tra
i due processi, a norma degli artt. 12, comma 1, lettera c) e 17,
comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen., così come è evidente
l'interesse della giustizia, e dello stesso imputato, ad una
trattazione unitaria dell'intera vicenda, caratterizzata da condotte
poste in essere in "danno reciproco" e comunque "in occasione del
medesimo conflitto interpersonale";
che la riunione dei due processi sarebbe peraltro resa
impossibile da quanto disposto dall'art. 17 cod. proc. pen., che
consente la riunione di processi connessi solo se i medesimi sono
pendenti davanti allo stesso giudice;
che l'impossibilità di disporre la riunione sarebbe stata
determinata, ad avviso del giudice rimettente, da circostanze
puramente casuali, in quanto i due procedimenti, originariamente
iscritti nel registro delle notizie di reato dell'ufficio del
pubblico ministero presso la pretura circondariale di Rimini (facente
parte dell'unica Procura della Repubblica promiscua esistente a
Rimini), non furono riuniti, e quello per il reato di competenza
superiore fu trasmesso all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale;
che la norma impugnata si porrebbe in contrasto sia con il
principio di eguaglianza tra gli imputati e comunque tra le parti
private, sia con il diritto di difesa, in quanto l'impossibilità di
riunire i processi deriverebbe da ragioni del tutto casuali, e
comprometterebbe inoltre il diritto degli imputati a chiedere
l'ammissione ai riti alternativi, essendo il materiale probatorio
frazionato tra più processi, la cui definizione non consentirebbe
mai quella "definizione globale" alla quale ciascun imputato ha
interesse quando chiede un rito alternativo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che l'Avvocatura rileva, in particolare, che estendere la
possibilità di riunione anche quando i processi pendono davanti a
giudici diversi significherebbe trasformare l'istituto della riunione
da criterio di mera organizzazione dei processi in strumento
attributivo di competenza, in contrasto con l'art. 12 cod. proc.
pen., che non prevede tra i casi di competenza per connessione
l'ipotesi, compresa tra i casi di riunione, a cui si richiama il
giudice rimettente.
Considerato che, come è stato messo in rilievo dall'Avvocatura
dello Stato, il giudice rimettente sovrappone i due istituti della
competenza per connessione e della riunione dei processi: il primo è
strumento attributivo in via originaria della competenza, operante
nelle ipotesi tassativamente descritte dall'art. 12 cod. proc. pen;
il secondo, previsto nei casi indicati dall'art. 17 cod. proc. pen.
(tra cui rientrano le ipotesi di connessione, nonché quelle dei
reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre
e del collegamento probatorio tra i vari reati), è invece destinato
ad operare solo quando i processi sono già pendenti davanti allo
stesso giudice,
essendo criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario,
subordinato alla condizione che la celebrazione cumulativa dei
processi non ne pregiudichi la rapida definizione;
che, in conseguenza di tale impropria sovrapposizione di
istituti, il giudice rimettente, nell'impugnare la disciplina che
limita la riunione ai processi già pendenti davanti al medesimo
giudice, chiede alla Corte una pronuncia che gli consenta di
utilizzare detto istituto alla stregua delle ipotesi che, a norma
dell'art. 12 cod. proc. pen., determinano la competenza per
connessione;
che, per contro, il giudice a quo - il quale espressamente assume
essere sussistente la connessione fra i reati per cui procede e
quelli per i quali è pendente il processo davanti al pretore -
avrebbe dovuto verificare in via preliminare se e quali strumenti
l'ordinamento prevede per fare dichiarare l'incompetenza - per
ragioni di connessione dell'altro giudice, e solo quando fosse stata
riconosciuta la propria competenza avrebbe potuto eventualmente
accertare l'esistenza dei presupposti per la riunione dei processi;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto
interpretativo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Rimini, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte