Ordinanza n. 247/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 378Codice penale
- art. 370Codice di procedura penale
- art. 371-bisCodice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio
1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Milano nel procedimento penale a carico di M.M., iscritta al
n. 195 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 12 gennaio 1999 il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in
cui non prevede l'applicabilità della causa di non punibilità della
ritrattazione al reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.
pen.) che sia commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese,
nel corso delle indagini preliminari, alla polizia giudiziaria
operante su delega del pubblico ministero, a norma dell'art. 370,
comma 1, cod. proc. pen.;
che il giudice rimettente, attraverso la disamina della
giurisprudenza costituzionale (in particolare, sentenze nn. 228 del
1982 e 416 del 1996) nonché dell'evoluzione legislativa in materia,
e muovendo dalla premessa - desumibile dalla citata sentenza n. 416
del 1996 di questa Corte - della assimilazione sostanziale e
processuale tra le dichiarazioni rese al pubblico ministero e quelle
rese alla polizia giudiziaria operante su delega del primo, individua
una irrazionale e non giustificata disparità di trattamento nel
fatto che la causa di non punibilità della ritrattazione sia
applicabile solo nell'ipotesi di false dichiarazioni rese al pubblico
ministero, integranti il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., e
non anche nell'ipotesi, rilevante nel giudizio a quo, di false
dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico
ministero, integranti, per consolidata giurisprudenza, il reato di
favoreggiamento personale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, argomentando nel senso della differente obiettività
giuridica delle due fattispecie incriminatrici e reputando pertanto
non censurabile di irragionevolezza la scelta discrezionale del
legislatore, ha concluso per l'infondatezza della questione
sollevata.
Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte,
attraverso il raffronto con la disciplina prevista per il reato di
false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.),
una pronuncia che estenda l'ambito di applicazione della
ritrattazione (art. 376 cod. pen.) al reato di favoreggiamento
personale (art. 378 dello stesso codice) che sia commesso attraverso
false o reticenti dichiarazioni rese, nel corso delle indagini
preliminari, alla polizia giudiziaria delegata al compimento
dell'atto da parte del pubblico ministero, a norma dell'art. 370,
comma 1, cod. proc. pen.;
che con la sentenza n. 101 del 1999, successiva all'ordinanza di
rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., proprio nella
parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non
punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal
pubblico ministero a norma dell'art. 370 cod. proc. pen. di fornire
informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false
ovvero in tutto o in parte reticenti;
che pertanto, essendo stata la norma denunciata già dichiarata
incostituzionale nel senso e nei termini prospettati dal rimettente,
la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte