Ordinanza n. 247/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 479Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 30
settembre 1999 dal Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di
Morbegno, nel procedimento penale a carico di Curtoni Rosa ed altro,
iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per violazioni
edilizie, il Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno,
con ordinanza emessa in data 30 settembre 1999 (R.O. n. 661 del
1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in
cui non prevede la estensione della durata della sospensione
dell'azione penale fino alla definizione dell'eventuale procedimento
giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego di rilascio
della concessione edilizia;
che, ad avviso del giudice a quo la norma denunciata si
porrebbe in contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo della irrazionalità e della ingiustificata
discriminazione che determinerebbe tra chi ottenga la concessione
edilizia in sanatoria al termine dell'iter amministrativo - in favore
del quale opera la sospensione dell'azione penale per tutta la durata
di tale iter - e chi la ottenga, invece, all'esito del giudizio
conseguente a ricorso al tribunale amministrativo regionale avverso
il provvedimento di diniego; sarebbe, altresì, violato il diritto di
difesa ex art. 24 della Costituzione, nei confronti di un atto
amministrativo concernente il rifiuto della concessione edilizia in
sanatoria, il quale non sarebbe assistito da nessuna certezza di
legittimità;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della
questione.
Considerato che la questione è già stata dichiarata, con
ordinanza n. 309 del 1998, manifestamente infondata (con richiamo
anche alla sentenza n. 85 del 1998) in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali (artt. 3 e 24 della Costituzione), con
l'affermazione che sul piano costituzionale non si pone per il
legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del
procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice
una controversia che debba risolvere una questione su un atto
pregiudiziale alla definizione del primo processo;
che è stato altresì rilevato (sentenza n. 85 del 1998 e
ordinanza n. 309 del 1998) che la mancata previsione della
sospensione dell'azione penale non comporta l'obbligo per il giudice
penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna
dell'imputato anche in pendenza davanti al giudice amministrativo di
giudizi sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria;
che, invero, il giudice penale può esercitare tutti i poteri
processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine
alle verifiche istruttorie, fino alla eventuale applicazione, ove ne
sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento ex
art. 479 cod. proc. pen., con effetti sospensivi del decorso della
prescrizione;
che le medesime considerazioni valgono non solo rispetto ai
rischi di divergenze tra giudice penale ed amministrativo, ma anche
sotto il profilo della pretesa discriminazione tra soggetti che
ottengano la sanatoria al termine dell'iter amministrativo della
concessione e coloro che la ottengano all'esito del giudizio relativo
all'impugnazione del rifiuto amministrativo, essendo ragionevole il
meccanismo dei rapporti tra giudizio penale e procedimento
amministrativo, in presenza dei delineati poteri del giudice penale;
ciò anche a prescindere dalle possibili interpretazioni estensive
della norma denunciata, come del resto accennato dalla stessa difesa
svolta dall'Avvocatura generale dello Stato con richiamo anche alla
sentenza n. 270 del 1996;
che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di
Morbegno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte