Ordinanza n. 248/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71legge 685/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 71,
commi primo e quarto, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le
ordinanze emesse il 30 marzo e l'8 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari
nei procedimenti penali a carico di Mocci Oliviero e di Tadei Marco ed
altri, iscritte ai nn. 341 e 429 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 20
ottobre 1982;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia
Ritenuto che i Tribunali di Cagliari e di Sassari hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo e quarto
comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui punisce
o comunque prevede le stesse pene per il detentore attuale di un
quantitativo non modico di sostanze stupefacenti a fine di uso
personale e per il detentore dello stesso quantitativo ad uso di
spaccio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 170 del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71, primo e quarto comma, della legge 22
dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), sollevata dai Tribunali di Cagliari e di Sassari
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte