Ordinanza n. 248/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 405/1978
usata come parametro
citata
- art. 152Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della
legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per
la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione
civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa il 12
ottobre 1982 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di
Capovani Mirto, iscritta al n. 875 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno
1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 12 ottobre
1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978,
n. 405, "nella parte in cui non prevede altre cause di estinzione del
reato, all'infuori dell'amnistia, per poter decidere sull'impugnazione
ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che
concernono gli interessi civili";
ritenuto che le censure prospettate investono concretamente la
mancata estensione dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978 alla morte
del reo, unica causa estintiva rilevante nel processo a quo;
considerato, quanto all'art. 3 Cost., che la Corte con la sentenza
n. 68 del 1983 - nel dichiarare non fondata, in riferimento a tale
parametro, la questione di legittimità dell'art. 12 della legge 3
agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede che anche
nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione il giudice
dell'impugnazione possa decidere sull'impugnazione stessa ai soli
effetti dei capi concernenti gli interessi civili - ha ribadito il
principio, già fissato con la sentenza n. 202 del 1971, secondo il
quale le diversità di trattamento della prescrizione rispetto
all'amnistia trovano giustificazione nel collegamento dell'effetto
estintivo della prescrizione ad un evento, quale il decorso del tempo,
sottratto, contrariamente a quanto avviene per l'amnistia, ad ogni
discrezionalità;
e che tale principio è valido anche con riguardo alla morte del
reo, che dall'art. 152 c.p. viene presa in considerazione, ai fini
dell'estinzione del reato, come mero fatto, comportante, oltre tutto,
il venir meno dello stesso rapporto processuale penale;
che, quanto all'art. 24 Cost., il giudice a quo adduce
argomentazioni che insistono sulla disparità di trattamento fra
l'amnistia e la morte del reo, senza concretamente motivare con
riguardo al diritto di difesa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n.
405, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n.
405, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte