Ordinanza n. 248/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 10legge 8/1991
- art. 3legge 82/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi
secondo e terzo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il
27 gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto
da C.M.G. contro il Ministero dell'interno ed altra, iscritta al
n. 222 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25,
primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), nella parte in cui, secondo la costante
giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituente ormai diritto
vivente, individua nel tribunale amministrativo regionale del Lazio
il giudice territorialmente competente a giudicare sui ricorsi
avverso i provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato,
anche quando l'atto impugnato, la cui efficacia non sia limitata ad
una determinata circoscrizione di tribunale, sia "rivolto
esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una
data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento
certo, preesistente ed obiettivo quale è la residenza";
che il tribunale rimettente - adìto a seguito del ricorso
avverso la deliberazione di revoca dello speciale programma di
protezione disposto nei confronti della ricorrente nella sua qualità
di testimone collaboratrice di giustizia dalla Commissione centrale
di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove
misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito
con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 - premette che
l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva proposto ricorso per
regolamento di competenza, indicando, ai sensi dell'art. 3, secondo e
terzo comma, della legge n. 1034 del 1971, quale giudice
territorialmente competente il tribunale amministrativo del Lazio, e
che la ricorrente, nel corso della discussione in camera di consiglio
per l'esame della domanda cautelare, non aveva prestato il consenso
alla rimessione del ricorso ad altro giudice;
che nella medesima camera di consiglio il tribunale
rimettente ha disposto in via definitiva la sospensione del
provvedimento di revoca del programma di protezione e
contestualmente, con separato provvedimento, ha sollevato la sopra
menzionata questione di legittimità costituzionale;
che ad avviso del giudice a quo la norma censurata si pone in
contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
Cost., in quanto, costringendo il cittadino residente e dimorante in
altre regioni d'Italia a proporre ricorso al tribunale amministrativo
del Lazio, introduce un ostacolo all'esercizio del diritto di agire
in giudizio che non trova giustificazione in una esigenza o interesse
dello Stato, nonché con gli artt. 25, primo comma, e 125 della
Costituzione per violazione dei principi del giudice naturale
precostituito per legge e del decentramento della giustizia
amministrativa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che il tribunale rimettente ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dopo che l'Avvocatura distrettuale
dello Stato aveva presentato ricorso per regolamento di competenza;
che, a norma dell'art. 31, quinto comma, della legge n. 1034
del 1971, ove venga presentato ricorso per regolamento di competenza
e le parti non siano d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro
tribunale, il processo è sospeso e, come affermato dalla costante
giurisprudenza del Consiglio di Stato, il tribunale amministrativo
regionale originariamente adìto perde qualsiasi potere, salvo per
quanto concerne la decisione sull'istanza di sospensiva del
provvedimento impugnato, e deve trasmettere immediatamente gli atti,
a cura della segreteria, al Consiglio stesso, che ha attribuzioni
funzionali ed esclusive in materia;
che il giudice a quo non era pertanto legittimato a sollevare
la dedotta questione di costituzionalità (cfr. in tale senso
ordinanza n. 241 del 2000);
che nella situazione, sostanzialmente analoga, della
proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione nel
processo civile, questa Corte ha affermato in numerose pronunce
l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata dopo la
presentazione del ricorso, segnatamente quando le norme sospette di
incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di
giurisdizione (v. da ultimo ordinanza n. 239 del 1989; sentenze
n. 173 del 1981 e n. 43 del 1980);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammis-sibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, e 125 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000
Il presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte