Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 1034/1971

citata

  • art. 10legge 8/1991
  • art. 3legge 82/1991
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi

secondo e terzo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei

tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il

27 gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della

Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto

da C.M.G. contro il Ministero dell'interno ed altra, iscritta al

n. 222 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della

Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25,

primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), nella parte in cui, secondo la costante

giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituente ormai diritto

vivente, individua nel tribunale amministrativo regionale del Lazio

il giudice territorialmente competente a giudicare sui ricorsi

avverso i provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato,

anche quando l'atto impugnato, la cui efficacia non sia limitata ad

una determinata circoscrizione di tribunale, sia "rivolto

esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una

data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento

certo, preesistente ed obiettivo quale è la residenza";

che il tribunale rimettente - adìto a seguito del ricorso

avverso la deliberazione di revoca dello speciale programma di

protezione disposto nei confronti della ricorrente nella sua qualità

di testimone collaboratrice di giustizia dalla Commissione centrale

di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove

misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per

la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito

con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 - premette che

l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva proposto ricorso per

regolamento di competenza, indicando, ai sensi dell'art. 3, secondo e

terzo comma, della legge n. 1034 del 1971, quale giudice

territorialmente competente il tribunale amministrativo del Lazio, e

che la ricorrente, nel corso della discussione in camera di consiglio

per l'esame della domanda cautelare, non aveva prestato il consenso

alla rimessione del ricorso ad altro giudice;

che nella medesima camera di consiglio il tribunale

rimettente ha disposto in via definitiva la sospensione del

provvedimento di revoca del programma di protezione e

contestualmente, con separato provvedimento, ha sollevato la sopra

menzionata questione di legittimità costituzionale;

che ad avviso del giudice a quo la norma censurata si pone in

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

Cost., in quanto, costringendo il cittadino residente e dimorante in

altre regioni d'Italia a proporre ricorso al tribunale amministrativo

del Lazio, introduce un ostacolo all'esercizio del diritto di agire

in giudizio che non trova giustificazione in una esigenza o interesse

dello Stato, nonché con gli artt. 25, primo comma, e 125 della

Costituzione per violazione dei principi del giudice naturale

precostituito per legge e del decentramento della giustizia

amministrativa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che il tribunale rimettente ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale dopo che l'Avvocatura distrettuale

dello Stato aveva presentato ricorso per regolamento di competenza;

che, a norma dell'art. 31, quinto comma, della legge n. 1034

del 1971, ove venga presentato ricorso per regolamento di competenza

e le parti non siano d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro

tribunale, il processo è sospeso e, come affermato dalla costante

giurisprudenza del Consiglio di Stato, il tribunale amministrativo

regionale originariamente adìto perde qualsiasi potere, salvo per

quanto concerne la decisione sull'istanza di sospensiva del

provvedimento impugnato, e deve trasmettere immediatamente gli atti,

a cura della segreteria, al Consiglio stesso, che ha attribuzioni

funzionali ed esclusive in materia;

che il giudice a quo non era pertanto legittimato a sollevare

la dedotta questione di costituzionalità (cfr. in tale senso

ordinanza n. 241 del 2000);

che nella situazione, sostanzialmente analoga, della

proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione nel

processo civile, questa Corte ha affermato in numerose pronunce

l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata dopo la

presentazione del ricorso, segnatamente quando le norme sospette di

incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di

giurisdizione (v. da ultimo ordinanza n. 239 del 1989; sentenze

n. 173 del 1981 e n. 43 del 1980);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammis-sibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, e 125 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,

sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000

Il presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte