Ordinanza n. 248/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
27 luglio 1978, n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal
tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Antonio
Sanseverino e Regina Maglio, iscritta al n. 686 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il tribunale di Avellino ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte
in cui - secondo il "diritto vivente" - esclude, per i contratti
stipulati prima del 31 dicembre 1998, che il canone locativo
risultante dall'applicazione degli artt. 12-22 della legge possa
essere integrato, nella misura prevista dalla norma impugnata,
qualora le opere di riparazione straordinaria in essa contemplate
siano state "eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla
stipula del contratto di locazione";
che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio
nel quale - avendo il conduttore di un immobile destinato ad uso
abitativo chiesto la determinazione del cosiddetto equo canone e la
condanna della locatrice alla restituzione delle somme indebitamente
corrisposte in eccedenza - la convenuta ha eccepito "la necessità
che nella determinazione del canone si tenesse conto della
ristrutturazione dell'immobile avvenuta [...] poco prima della
stipula del contratto di locazione", con le conseguenze di cui
all'art. 23 della legge n. 392 del 1978;
che - ad avviso del rimettente - l'esecuzione di lavori
riconducibili all'impugnato art. 23 sarebbe stata dimostrata e
l'applicazione della norma al caso di specie avrebbe comportato il
rigetto della domanda di ripetizione, essendo il canone
convenzionalmente stabilito inferiore a quello legale comprensivo
dell'integrazione;
che tuttavia - prosegue il rimettente - il "diritto vivente"
riconosce al locatore il diritto all'integrazione del canone solo se
i lavori ex art. 23 siano stati eseguiti in pendenza di un rapporto
locatizio (con effetti incidenti anche sui rapporti successivi), ma
non anche se, come nella specie, essi siano stati eseguiti fuori di
tale pendenza;
che - essendo perciò impedita l'interpretazione dif forme
della norma in esame - non resta, come extrema ratio, che il ricorso
alla questione di costituzionalità;
che il giudice ritiene che la diversità di trattamento fra
le due ipotesi sia contraria al principio di eguaglianza di cui al
primo ed al secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto in entrambi i
casi ricorrerebbe la ratio di "incoraggiare le opere di manutenzione
straordinaria e favorire così la conservazione ed il miglioramento
del patrimonio immobiliare offerto in locazione, garantendo al
proprietario un riequilibrio nel tempo del canone locativo che si
contrapponga alla diminuzione dello stesso conseguente al decremento
del coefficiente di vetustà";
che l'ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni
simili è tanto più evidente in quanto la legge n. 392 del 1978
aveva accolto il c.d. principio di spersonalizzazione del canone, per
cui esso doveva considerarsi "equo" in base a criteri meramente
oggettivi, indipendenti "sia dalla persona del conduttore che dal
rapporto specifico locatore-conduttore";
che intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella
quale ha eccepito l'infondatezza della questione.
Considerato che il rimettente richiama il "diritto vivente"
secondo cui solo le opere indicate dall'art. 23 della legge n. 392
del 1978, eseguite in pendenza di un rapporto locativo, possono dar
luogo all'integrazione del canone prevista dalla stessa norma (con
effetti estensibili ai rapporti futuri, pur se instaurati con altro
conduttore);
che, prospettando un'irragionevole discriminazione in danno
del soggetto che esegua le opere quando non sia in corso un rapporto
locativo, il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia additiva
che preveda il diritto del locatore all'aumento del canone anche per
opere effettuate "nel periodo immediatamente antecedente alla stipula
del contratto di locazione";
che siffatta pronuncia additiva dovrebbe fondarsi
sull'affermata assimilabilità di quest'ultima situazione a quella
cui si riferisce il "diritto vivente";
che, invece, l'ipotesi delle opere eseguite durante il
rapporto locatizio è oggettivamente diversa da quella delle opere
eseguite quando l'immobile non è locato, onde non ricorre la
necessità della parità di trattamento imposta dal principio
costituzionale di eguaglianza;
che, infatti, nella prima ipotesi (considerata dal "diritto
vivente") l'integrazione del canone, con effetto anche sui rapporti
successivi, è collegata all'elemento oggettivo dell'esistenza di un
contratto di locazione in corso, che, in caso di contenzioso nel
quadro di successivi rapporti pur con altri conduttori, presenta
sicuramente carattere di immediata riscontrabilità;
che, invece, la seconda ipotesi, concernente lavori eseguiti
al di fuori di una locazione, si caratterizza per la mancata
individuazione dell'arco temporale entro il quale i lavori stessi
debbano collocarsi per rilevare come fatto costitutivo del diritto
all'integrazione del canone in eventuali successivi contratti di
locazione;
che, del resto, l'addizione richiesta dal rimettente - volta
ad estendere l'integrazione del canone al caso di opere "eseguite nel
periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di
locazione" - comporterebbe il potere del giudice di valutare (al fine
di stabilire se ricorrano i presupposti dell'integrazione) non solo
la natura delle opere, com'è nella logica della norma impugnata, ma
anche il momento della loro esecuzione, così configurando uno spazio
di discrezionalità ulteriore rispetto a quello previsto dal sistema
di canone legale introdotto dalla legge n. 392 del 1978, e
confermando quindi la diversità delle situazioni assunte dal
rimettente come meritevoli di identica disciplina;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Avellino
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte