Ordinanza n. 249/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5legge 2248/1865
- art. 26legge 2248/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1983 dal Pretore di Valentano nel
procedimento civile vertente tra Meassi Massimo e Pompei Mauro,
iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Reina Giuseppe ed altra e Signorino
Luigi Salvatore, iscritta al n. 1245 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Meassi Massimo, locatore, e Pompei Mauro, conduttore, ed avente ad
oggetto sfratto per morosità, contestando il Pompei l'ammontare del
canone da determinare ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il
Pretore di Valentano con ordinanza del 5 dicembre 1983 (reg. ord. n.
351 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della citata legge, che, ai fini del calcolo del canone,
stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla
categoria catastale degli edifici;
che il giudice a quo riteneva che la norma potesse ledere il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità
di accatastamento di edifici aventi caratteristiche identiche ma
censiti in tempi (e quindi con criteri) diversi, nonché il diritto del
conduttore di difendersi in giudizio (artt. 24, secondo comma, e 113
Cost.), perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva
alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento catastale;
che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Palermo con
ordinanza del 27 settembre 1984 (reg. ord. n. 1245 del 1984), emessa
nel procedimento civile vertente tra Reina Giuseppe e Signorino Luigi
Salvatore;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in
entrambe le cause, richiamando la sent. n. 84 del 1983 e chiedendo
perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente inammissibile.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per essere stata
sollevata la medesima questione;
che essa è stata già decisa con sentenza 7 aprile 1983 n. 84 con
cui questa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità nella
considerazione che sussiste la tutela giurisdizionale del conduttore e
che spetta al giudice a quo di individuarne il mezzo specifico (ricorso
alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,
da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento
illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);
che la questione è stata successsivamente dichiarata
manifestamente inammissibile con ordinanze nn. 235 e 366 del 1983.
Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Valentano e di
Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa
con sentenza n. 84 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte