Ordinanza n. 249/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 663/1979
usata come parametro
citata
- art. 12d.l. 402/1981
- art. 14legge 181/1982
- art. 33legge 730/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 d.l. 30
dicembre 1979 n. 663, conv. con modificazione nella legge 29 febbraio
1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale);
dell'art.12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. con modificazioni nella
legge 26 settembre 1981 n. 537 (Contenimento della spesa
previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni); dell'art.14 della
legge 26 aprile 1982 n. 181 (Legge finanziaria 1982) e dell'art. 33
della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (Legge finanziaria 1984),
promosso con l'ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Pretore di
Palmi nel procedimento civile vertente tra Fonti Arcangelo ed altri e
Ministero del Tesoro ed altri iscritta al n. 93 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14 prima serie speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza del 16 giugno 1986 è stata sollevata
dal Pretore di Palmi questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in
l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in
l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 33 l. 27
dicembre 1983 n. 730, nella parte in cui determinano la misura, fissa
e percentuale, del contributo sociale di malattia dei liberi
professionisti in modo più oneroso rispetto ad altre categorie di
cittadini, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;
che per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che con sentenza n. 167/1986 (e successive ordinanze
nn. 282/1986, 55, 56 e 174/1987) questa Corte ha dichiarato infondata
(ovvero manifestamente infondata) identica questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni concernenti i contributi
obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti;
che la ordinanza di cui in epigrafe non propone nuove
prospettazioni tali da doversi modificare, in punto, quanto già
deciso;
che, pertanto, la dedotta questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in
l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in
l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 33 l. 27
dicembre 1983 n. 730 sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
1° luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte