Ordinanza n. 249/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),
della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in
materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici)
promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Pretore di
Cuneo nel procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano
iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della
Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Gioacchino Giordano - imputato, tra l'altro, del reato di cui
all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 per avere edificato,
mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici in area
vincolata, senza la prescritta autorizzazione regionale - il Pretore
di Cuneo, con ordinanza emessa il 16 settembre 1993, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge
regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di
tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici);
che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata
estenderebbe, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli
ambiti territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico,
sottraendo ad esso, oltre alle zone A e B, come definite dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, anche le zone a
queste assimilate, cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree
sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o
residua e quelle di completamento;
che è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione
Piemonte, che ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta
infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1994, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a),
della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989, limitatamente
all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori,
nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa
esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei
Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed
integrazioni";
che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile,
avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento
per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di
rimessione, costituzionalmente illegittima;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge
regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di
tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), sollevata, in
riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di
Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte