Ordinanza n. 249/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza emessa il 29 maggio 1997 dalla Commissione tributaria
provinciale di Brescia sui ricorsi riuniti proposti dalla
Metaltrading s.r.l. contro l'Ufficio delle imposte dirette di Salò
iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dalla Metaltrading
s.r.l. avverso taluni avvisi di accertamento ai fini Irpeg e Ilor
emessi dall'Ufficio delle imposte dirette di Salò, la Commissione
tributaria provinciale di Brescia, con ordinanza del 29 maggio 1997,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella
parte in cui esclude l'ammissibilità, nel processo tributario, della
prova testimoniale;
che, a parere del giudice a quo la norma denunciata sarebbe
lesiva sia del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per la
irragionevole disparità di trattamento tra le parti del processo
tributario e quelle del processo civile e penale, sia del diritto di
difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione;
che la norma denunciata sarebbe altresì in contrasto con la
legge delega (art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) che,
fissando alla lettera g) quale criterio direttivo "l'adeguamento
delle norme del processo tributario a quelle del processo civile",
avrebbe imposto l'estensione al primo della disciplina della prova
testimoniale fissata per il secondo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per la infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, pur affermando
l'astratta decisività, nel giudizio a quo, della prova testimoniale,
omette qualsiasi cenno sulla richiesta di ammissione di tale prova;
che deve d'altra parte escludersi, in via generale, il potere del
giudice di disporre ex officio la prova testimoniale;
che, di conseguenza, la questione, mancando una pur sintetica
motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio a quo, deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Brescia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte