Ordinanza n. 249/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 15legge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 15d.l. 306/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Nome sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà personale), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
1999 dal tribunale di sorveglianza di Roma nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di C.C., iscritta al n. 461 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ordinanza del 23 marzo 1999, il tribunale di
sorveglianza di Roma ha sollevato su eccezione della difesa, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà personale), come
modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modificazioni
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto della criminalità mafiosa), nella parte in cui non prevede
che la liberazione condizionale e la semilibertà possano essere
concesse ai condannati per i delitti previsti nel comma 1 del citato
art. 4-bis "che non abbiano fruito di permessi premio quando il
giudice che procede ritenga che essi abbiano comunque raggiunto un
grado di rieducazione adeguato, conseguito prima dell'entrata in
vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992,
n. 306 e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti
attuali con la criminalità organizzata";
che il rimettente premette di essere stato investito di una
richiesta di liberazione condizionale e di semilibertà presentata da
un detenuto condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione
e violazione della legge sulle armi alla pena di ventidue anni di
reclusione, con decorrenza dal 15 aprile 1983 e fine pena al 19
settembre 2002;
che il condannato non potrebbe essere ammesso ai benefici
richiesti, neppure in virtù delle sentenze della Corte
costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità
dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;
che il condannato, di cui appaiono indubbi "i progressi
trattamentali e il ravvedimento interiore", non ha mai goduto di
permessi premio, pur avendo dimostrato nel corso della detenzione
"fattiva e concreta adesione all'opera di rieducazione, tanto da
essere ammesso dal giugno 1996 all'attività lavorativa fuori della
cinta perimetrale dell'istituto penitenziario";
che tale circostanza impedirebbe al condannato di essere
ammesso alla semilibertà, in quanto la sentenza n. 445 del 1997
della Corte costituzionale "nella parte motiva, da interpretarsi
necessariamente alla luce della fattispecie sottoposta all'esame
della Corte", fa esclusivo riferimento alla situazione di condannati
già ammessi al permesso premio in epoca antecedente all'entrata in
vigore del decreto-legge n. 306 del 1992;
che, con particolare riferimento ai parametri costituzionali
di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il rimettente rileva
che, "una volta elevato a corollario dell'art. 27 della Costituzione
il principio della intangibilità, anche ad opera del legislatore
ordinario, degli effetti dei progressi del trattamento conseguiti
prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva, risulta
irragionevole ritenere accertato un determinato grado di
risocializzazione solo in virtù di una pronuncia a sua volta
intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge";
che, qualora - come nel caso di specie - tale pronuncia
manchi, per motivi indipendenti sia dalla volontà del detenuto che
dagli esiti del trattamento, si determinerebbe, in violazione
dell'art. 3 Cost., una ingiustificata e irragionevole disparità in
danno di quei detenuti il cui iter trattamentale non sia stato
valutato in tempo utile;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 137 del
1999 (successiva all'ordinanza di rimessione), ove è affermato il
principio che non vi può essere preclusione alla concessione di
determinati benefici o di determinate misure alternative in favore di
chi, al momento in cui è entrata in vigore la legge restrittiva,
abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei
benefici o di quelle misure, si è rimessa alle valutazioni della
Corte.
Considerato che il rimettente, nel sollevare la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento
penitenziario, come modificato dal decreto-legge n. 306 del 1992,
lamenta che la norma censurata non consenta di concedere la
liberazione condizionale e la semilibertà ai condannati che, pur
avendo raggiunto alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto, non abbiano goduto a tale data di permessi premio;
che peraltro il rimettente non indica quale delle due misure
egli intenderebbe in concreto applicare, menzionando genericamente,
nel motivare sulla rilevanza della questione, l'"iter trattamentale e
la presenza di ogni altra condizione utile ai fini dell'ammissione
[...] sia alla liberazione condizionale che alla semilibertà";
che, trattandosi di misure non cumulabili, in quanto
applicabili solo alternativamente, e per le quali la legge richiede
diversi requisiti e condizioni di ammissione, ne risulta l'incertezza
assoluta sulla richiesta che il rimettente intende sottoporre a
questa Corte;
che, ai fini dell'ammissibilità della questione, tale
incertezza è tanto più rilevante ove si consideri che con sentenza
n. 137 del 1999, successiva alla data dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte - decidendo su un caso in cui non era stato in
precedenza concesso alcun beneficio - ha affermato che è sufficiente
che il condannato abbia conseguito, alla data di entrata in vigore
dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, un grado di
rieducazione adeguato al beneficio richiesto, risultando così
superata l'interpretazione restrittiva riservata dal rimettente alla
precedente sentenza n. 445 del 1997, che si riferiva appunto alla
semilibertà;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo
comma, 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000.
Il presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte