Ordinanza n. 25/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e
l'elezione degli organi amministrativi comunali, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale
amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali avverso
l'elezione del consigliere comunale Mario Cataldi, iscritta al n. 108
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;
2) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale
amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali,
Giangiacomo Lattanzi, Giorgio Scatasta avverso l'elezione del
consigliere comunale Tommaso Danieli, iscritta al n. 109 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 187 del 29 luglio 1961.
Ritenuto che con le due suddette ordinanze è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U.
16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e
l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli
artt. 3 e 51 della Costituzione;
che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri e si sono costituite le parti private;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,
la quale, con sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata
tale questione relativamente all'intero art. 15 del citato Testo unico;
che, secondo le due ordinanze, la legge nei casi contemplati dal
predetto art. 15, n. 3, non potrebbe fissare cause di ineleggibilità
al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilità al momento
d'assunzione della carica;
che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta
sostanzialmente assorbito dalla motivazione della suddetta sentenza 3
luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di
determinate categorie di persone dall'elettorato passivo risponde a
imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin
dal momento delle elezioni; che, non essendo state addotte altre
ragioni in contrasto la pronuncia precedente va confermata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
proposta con le ordinanze di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli
atti alla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte