Ordinanza n. 25/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg.
del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con deliberazione emessa
il 15 settembre 1962, dal Consiglio comunale di Tiriolo su ricorso di
Domenico Badolato, Vincenzo Migliaccio ed Emilio Paone contro Tommaso
Bruno, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1 dicembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Tiriolo, con la suddetta
deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in
riferimento all'art. 102 e alla disp. VI della Costituzione;
che, secondo tale deliberazione, le disposizioni impugnate
contrasterebbero con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione
"quanto alla giurisdizionalità delle commissioni comunali per i
tributi locali" ivi contemplate;
che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con atto di intervento depositato il 6 novembre 1962;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1961, a cui
seguì l'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del
T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 1, 5 e 101
della Costituzione;
che questa Corte, con le sentenze nn. 12 e 41 del 1957, ha
riconosciuto in generale il carattere giurisdizionale delle commissioni
tributarie affermando, inoltre, che la loro sopravvivenza non contrasta
con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione;
che, in particolare, non vengono addotti né sussistono nuovi e
diversi motivi di illegittimità costituzionale relativamente alle
commissioni tributarie comunali, nei confronti delle quali, pertanto,
le decisioni precedenti devono essere confermate;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n.
1175, sollevata con la deliberazione di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte