Ordinanza n. 25/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 990/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1973 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Brasiello Vincenzo e Forgione Filippo,
iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1974;
2) ordinanza emessa il 6 novembre 1973 dal pretore di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Cordani Aldo e Malaspina Silvano,
iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.
Visti gli atti di costituzione di Cordani Aldo e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con le ordinanze del tribunale di Napoli e del pretore
di Piacenza di cui in epigrafe è sollevata la questione se l'art. 22
della legge 1969, n. 990, contrasti con l'art. 24 della Costituzione,
dubitandosi - per il "caso in cui l'assicuratore rimanga ignoto
(perché il danneggiante non si è fermato, non ha esposto il
contrassegno, si è rifiutato di esibire il certificato assicurativo,
ecc.)" - che il danneggiato resti, in concreto, privo di ogni tutela
giudiziaria, essendo per lui impossibile l'adempimento dell'onere della
previa comunicazione e del conseguente rispetto del termine moratorio;
che, posta la richiamata unicità di oggetto dei rispettivi
giudizi, è opportuno disporre la loro riunione per addivenire ad unica
decisione.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 citato, con riferimento allo stesso parametro
costituzionale, è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 97
del 1973, anche con riguardo all'ipotesi (ricorrente nei giudizi a
quibus) che dal sinistro siano, in particolare, derivati danni per le
sole cose;
che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi da
detta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal
tribunale di Napoli e dal pretore di Piacenza, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già
dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte