Ordinanza n. 25/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 60legge 4/1929
- art. 21legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa
il 24 novembre 1981 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a
carico di Fassanelli Mario, iscritta al n. 28 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 del
12 maggio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 24
novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), in
riferimento all'art. 24 Cost.: argomentando che "nella procedura
d'accertamento tributario" le norme impugnate "non prevedono né la
notificazione dell'avviso di accertamento, né la possibilità di
ricorrervi contro ai soggetti medesimi, i quali, assoggettati dall'art.
56, terzo comma d.P.R. citato a sanzioni penali nel caso di
responsabilità per le ipotesi ivi menzionate, non possono difendersi
nel procedimento stesso in relazione a fatti che - accertati nel corso
del medesimo - diventano vincolanti per il giudice penale e possono
costituire il presupposto di fatto per l'accertamento di
responsabilità penali";
e che nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato - con sentenza n.
88 del 1982 - "la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21,
terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui
prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa
sovraimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato
nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle
leggi tributarie in materia di imposte dirette";
e che, per altro, l'ordinanza di rimessione non motiva circa la
pregiudizialità della questione sollevata (limitandosi ad assumere che
l'eccezione "appare rilevante e decisiva ai fini del giudizio in
corso"), né precisa quale ipotesi di responsabilità penale ricorresse
nel caso in esame, né in qual senso i fatti accertati nel previo
procedimento tributario avrebbero potuto "costituire il presupposto di
fatto" per l'eventuale condanna dell'imputato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale
di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte