Ordinanza n. 25/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 952/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla
registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro),
nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.l. 2 ottobre 1981,
n 546 nella legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, promosso
con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di
1° grado di Macerata, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 la Commissione
Tributaria di primo grado di Macerata, su ricorso proposto da Lignini
Agostino contro l'Ufficio del Registro di Macerata, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della l. 23 dicembre 1977 n.
952 - Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da
prodursi al pubblico registro automobilistico - prevedente, per
l'omissione della richiesta entro il termine di legge delle
formalità di cui al precedente art. 1, l'applicazione della sanzione
di cui all'art 67 d.P.R. n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta di
registro);
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che l'applicazione di una sanzione amministrativa,
effettuata mediante il rinvio a quanto previsto per più generale
fattispecie assimilabile, non si prospetta tale da impingere a
violazione dell'art. 3 Cost.;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della l. 23 dicembre 1977 n.
952 - Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da
prodursi al pubblico registro automobilistico - sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Macerata, in relazione
all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte