Ordinanza n. 25/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 627/1978
- art. 7legge 249/1976
- art. 7legge 249/1976
usata come parametro
citata
- art. 4d.l. 429/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo
comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e
correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in
attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 19 maggio 1976,
n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con
ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Tribunale di Fermo nel
procedimento penale a carico di Marsili David ed altro, iscritta al
n. 443 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale concernente
l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto in attuazione della delega prevista
dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e
l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti,
il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 9 luglio 1987, pervenuta
a questa Corte il 20 settembre 1989 (r.o. n. 443 del 1989), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
incriminatrice;
che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art. 7
della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per
l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto,
ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione
delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola
previsione di sanzioni amministrative;
che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, poiché, in assenza di specifica delega
legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale;
che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta rilevando
che la questione sollevata è stata già definita da questa Corte con
ordinanza n. 168 del 1988;
Considerato che, a prescindere dall'applicabilità o meno
dell'art. 4 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, ai fatti-reato
per i quali si procede, gli stessi, come si evince dall'esame del
fascicolo d'ufficio, consistono nell'alterazione delle dichiarazioni
contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;
che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di
legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre
1987, n. 11595), il reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, del
d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla
falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a
contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non alle
dichiarazioni stesse;
che pertanto, come già affermato da questa Corte, nelle
ordinanze nn. 168 e 682 del 1988 e 168 del 1989, la questione
sollevata, concernendo fatti diversi da quelli per i quali si
procede, risulta irrilevante per la definizione del giudizio a quo e
va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.PR. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti), sollevata in riferimento agli
artt. 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte