Ordinanza n. 250/1988
Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con n. 2 ricorsi della Regione Umbria notificati
il 9 e il 15 maggio 1981, depositati in Cancelleria il 27 maggio e il
12 giugno successivi ed iscritti ai nn. 22 e 25 del Registro 1981,
per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei telegrammi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 /14 marzo 1981 e
18/19 marzo 1981, con i quali il Governo ha negato l'assenso alla
effettuazione di una missione di studio all'estero;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con i ricorsi di cui in epigrafe la Regione Umbria ha
sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato;
- con il primo ricorso in relazione: a) al telegramma inviato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13/14 marzo 1981,
con il quale il Governo negava l'assenso alla effettuazione di una
missione umbra in Libano per una visita all'Olp (Organizzazione per
la Liberazione della Palestina), missione motivata ufficialmente
dalla ricorrente con il fine di "acquisire dati conoscitivi sulle
condizioni degli studenti universitari frequentanti le Università
umbre e provenienti dal Libano"; b) alla nota del Ministero degli
Esteri, integralmente riportata nel suddetto telegramma (Reg. ric.
confl. 22/1981);
- con il secondo ricorso in relazione: al telegramma della
stessa Presidenza del Consiglio inviato in data 18/19 marzo, con il
quale si respinge la richiesta regionale di riconsiderare la
questione (Reg. ric. confl. 25/1981);
che con tali ricorsi viene chiesto a questa Corte di dichiarare
la illegittimità di detti atti e di annullare gli stessi;
che la ricorrente poggia le proprie richieste sull'assunto che
tali atti comporterebbero una violazione della propria competenza in
relazione alle attività promozionali all'estero collegate
all'assistenza agli studenti universitari stranieri, e quindi
contrasterebbero con l'art. 118 della Costituzione e, inoltre, con
gli artt. 4 e 44 del d.P.R. 616 del 1977 e con il decreto 539 del
1979, come convertito nella legge 642 del 1979;
che in entrambi i giudizi introdotti con i ricorsi di cui sopra,
si è costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, che, in particolare nell'atto relativo
al primo giudizio, rivendicando allo Stato stesso la complessiva ed
assoluta riserva di competenza in materia di relazioni
internazionali, pone in rilievo la particolare natura e la
particolare posizione della Organizzazione per la Liberazione della
Palestina e, quindi, le chiare implicazioni politiche del viaggio
suddetto le quali, peraltro, sono ben presenti alla ricorrente, come
si ricava dalla stessa deliberazione della giunta regionale, con cui
tale viaggio era stato deciso;
che, inoltre, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato,
l'iniziativa potrebbe farsi rientrare fra le attività promozionali
all'estero solo sotto il profilo della assistenza agli studenti, e
non anche sotto quello dell'affluenza di questi e della loro
iscrizione, dovendosi ritenere tali ultimi punti riservati alla
competenza dello Stato, e che, anche in questi ultimi limiti,
l'iniziativa necessitava dell'assenso, che il Governo ha ritenuto di
negare per ragioni di ordine politico;
Considerato che è del tutto evidente la connessione logica e di
fatto fra i giudizi introdotti con i due ricorsi della Regione
Umbria, connessione che impone che essi vengano riuniti e decisi con
unica pronuncia;
che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1987, emessa nelle
more dei presenti giudizi, ha affermato alcuni princìpi in relazione
alla delimitazione delle competenze fra Stato e Regioni nel settore
delle relazioni internazionali, delle attività di rilievo
internazionale e di quelle promozionali all'estero;
che in questa sede mette conto solo rilevare che, anche con
riguardo alle attività di rilevanza internazionale, che in via
generale sono da ritenersi consentite alle Regioni, è stato
affermato (v. punto 8 della motivazione della sentenza n. 179) che lo
Stato può controllare, attraverso il previo assenso del Governo, la
conformità delle suddette attività agli indirizzi di politica
internazionale, affinché "resti così escluso il pericolo di un
pregiudizio agli interessi del Paese";
che, pur rientrando evidentemente la relativa decisione di
merito nell'ambito della discrezionalità riservata al Governo, nel
caso di specie può evidentemente affermarsi che il diniego
dell'assenso da parte del Governo non può certo ritenersi immotivato
o irragionevole, in presenza della particolare natura e situazione
dell'Organizzazione ospitante, oltreché delle esigenze poste a base
della deliberazione della Regione Umbria;
che pertanto, anche alla luce della richiamata recente sentenza
di questa Corte, i ricorsi della Regione Umbria devono ritenersi
chiaramente privi di fondamento;
Visti gli artt. 26 della l. n. 87 del 1953 e 27 delle Norme
integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale, come
modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte 1° ottobre
1987.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta manifestamente allo Stato negare l'assenso,
come è concretamente avvenuto con gli atti in epigrafe, in relazione
ad un viaggio in Libano di una delegazione della Regione Umbria,
viaggio da effettuarsi su invito dell'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte