Ordinanza n. 250/1990
Altra decisione · depositata il 15/05/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e
incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed
extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), promosso
con ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Lombardia sul
ricorso proposto da Manfredini Elide ed altro contro il Comune di
Milano ed altra, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie
speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Manfredini Elide ed altro nonché
l'atto di costituzione e l'intervento della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore
Cheli;
Uditi gli avv.ti Ugo Ferrari per Manfredini Elide ed altro,
Valerio Onida, Fortunato Pagano e Gualtiero Rueca per la Regione
Lombardia;
Ritenuto che con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia veniva chiesto l'annullamento del parere negativo
espresso dal Comune di Milano in data 4 ottobre 1988 col n. 1180, in
ordine ad una domanda di concessione edilizia per la costruzione di
un motel presentata dai signori Elide Manfredini e Vittorio Seghetti
ai sensi della legge della Regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39
(Norme a sostegno della promozione e incentivazione della
ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione
dei mondiali di calcio 1990);
che il giudice adito, considerato lo speciale procedimento
previsto da tale legge per il rilascio delle concessioni edilizie
destinate ad ampliare la ricettività turistica in vista dei
campionati mondiali di calcio del 1990, sollevava, con ordinanza
emessa il 4 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale nei
confronti dell'intera legge, in relazione agli artt. 5, 114, 117,
primo comma, e 128 della Costituzione ed al criterio di
ragionevolezza desumibile dall'art. 97, primo comma, della
Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo il procedimento in esame
esproprierebbe il Comune delle funzioni inerenti allo sviluppo del
proprio territorio, in forza delle disposizioni (artt. 3, 5, 6) che
prevedono: l'approvazione dei progetti edilizi da parte della Giunta
regionale, anche se non conformi agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi; l'attribuzione al Comune di un "parere
vincolante", ma paralizzabile dalla decisione della Giunta; la
sostituzione della stessa Giunta al Comune, ove il parere non venga
espresso; il dovere del Sindaco di rilasciare la concessione, dopo
che la Giunta abbia approvato il progetto, intendendosi comunque
accolta la domanda di concessione ove il Sindaco non provveda nel
termine di trenta giorni;
che, sempre ad avviso del giudice remittente, le citate
disposizioni violerebbero i principi fondamentali delle materie
"urbanistica" e "turismo e industria alberghiera", ex art. 117 Cost.,
e al contempo il principio dell'autonomia comunale sancito dagli
artt. 5, 114 e 128 Cost., nonché il principio del buon andamento
della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., sotto il profilo
della ragionevolezza dei mezzi prescelti rispetto al fine;
che nel giudizio davanti a questa Corte si costituivano i
ricorrenti del processo a quo, chiedendo una pronuncia di
inammissibilità e, in subordine, il rigetto della questione;
che identica richiesta veniva avanzata dal Presidente della
Giunta regionale lombarda, che interveniva in giudizio deducendo, tra
l'altro, l'irrilevanza della questione, in quanto al progetto
edilizio presentato dai ricorrenti era stata comunque negata, con
delibera del 14 febbraio 1989, n.4/39554, (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione in data 31 marzo 1989), l'approvazione da
parte della Giunta regionale;
che nella memoria depositata in vista dell'udienza la difesa
della Regione Lombardia affermava che i ricorrenti del giudizio a quo
non avevano mai impugnato la citata delibera della Giunta regionale;
che nell'udienza di discussione la stessa difesa ha prodotto un
attestato della Giunta regionale lombarda, in data 23 marzo 1990,
prot. n. 499/R.P. -U., comprovante che gli interessati non avevano
notificato in termini alla Regione alcun ricorso avverso le delibere
adottate dalla stessa Giunta in esecuzione della l.r. n. 39 del 1988.
Considerato che il citato provvedimento regionale, con cui è
stata negata l'approvazione del progetto edilizio presentato dai
ricorrenti nel giudizio a quo, appare suscettibile, a seguito della
mancata impugnativa, di esplicare sul rapporto processuale dedotto in
quel giudizio una incidenza che potrebbe precludere al giudice
remittente la pronuncia sul merito della controversia;
che spetta comunque allo stesso giudice remittente valutare i
termini di detta incidenza, anche al fine di verificare l'attualità
della rilevanza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte