Ordinanza n. 250/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 460/1993
usata come parametro
citata
- art. 16d.lgs. 503/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni
urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a
riposo dei professori universitari), promosso con ordinanza emessa il
29 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia sul ricorso proposto da Barbagallo Giuseppe ed altro contro
l'Università degli Studi di Palermo ed altri, iscritta al n. 12 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santuosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso con ricorso dei
professori Giuseppe Barbagallo ed altro nei confronti
dell'Università degli studi di Palermo ed altri, il Tribunale
amministrativo per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine
per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori
universitari), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art.
16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori
universitari ordinari;
che a parere del giudice rimettente tale disposizione violerebbe
il principio di eguaglianza, in quanto introduttiva di una deroga in
senso restrittivo nei confronti di una disposizione (art. 16 del
decreto legislativo n. 503 del 1992) avente portata generale,
giacché riferita a tutti i dipendenti civili dello Stato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto nel
giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione, atteso che
il decreto-legge n. 460 del 1993, di cui fa parte la norma impugnata,
non è stato convertito in legge.
Considerato che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 non è
stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1993;
che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo, ordinanze n. 194, 186 e 167 del 1994), la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti
concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo
dei professori universitari), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Sicilia,
sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte