Ordinanza n. 250/2001
Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati del 23 maggio 2000, relativa all'insindacabilità delle
opinioni espresse dall'on. Pietro Armani nei confronti del prof.
Romano Prodi, promosso dal tribunale di Roma, prima sezione civile,
con ricorso depositato il 18 gennaio 2001 ed iscritto al n. 176 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ricorso del 27 dicembre 2000, il tribunale di
Roma (in composizione monocratica) ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in relazione alla delibera - adottata nella seduta del 23
maggio 2000 su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere - con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti oggetto
del giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dal prof.
Romano Prodi nei confronti, tra gli altri, del deputato on. Pietro
Armani, concernevanoopinioni da quest'ultimo espresse nell'esercizio
delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, in ordine allo svolgimento della vicenda che ha
provocato l'adozione dell'atto impugnato, il ricorso riferisce che,
con atto notificato il 4-6 marzo 2000, il prof. Prodi aveva convenuto
in giudizio avanti al tribunale l'on. Armani, la società Europa di
Edizioni S.p.a, e il dott. Mario Cervi, direttore responsabile del
quotidiano "Il Giornale", per sentirli condannare in solido - previo
accertamento della commissione del reato di diffamazione - al
risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione sul medesimo
quotidiano, in data 30 novembre 1999, di un'intervista al suddetto
deputato, avente ad oggetto presunti retroscena sul cosiddetto
"affare SME", nell'asserito presupposto che nell'intervista erano
gravemente diffamatorie le affermazioni secondo cui ilprof. Prodi:
a) aveva voluto vendere la SME all'ing. De Benedetti;
b) aveva accettato un prezzo curiosamente basso;
c) aveva trattato segretamente con De Benedetti, fin dal
marzo 1985;
d) era stato molto vago nei particolari forniti in data 24
aprile 1985 al Consiglio dell'IRI e aveva taciuto la circostanza che
acquirente era De Benedetti;
e) aveva informato i consiglieri IRI solo per via
telefonica;
f) aveva convocato una conferenza stampa per porre il
Consiglio di amministrazione davanti al fatto compiuto;
g) aveva di fatto coartato il medesimo Consiglio ad
approvare la vendita;
che il ricorrente riferisce che la Giunta per le
autorizzazioni a procedere, nel proporre una valutazione di
insindacabilità delle suddette dichiarazioni, aveva dato rilievo:
1) ad una precedente intervista rilasciata dall'on. Armani
a "Il Corriere della Sera" il 7 dicembre 1995, per manifestare le
medesime opinioni, cui non era seguita alcuna iniziativa giudiziaria
del prof. Prodi;
2) a precedenti dichiarazioni critiche del deputato nei
confronti del prof. Prodi, con riferimento alla tentata vendita della
SME, in occasione di un suo intervento in aula nel corso del
dibattito sulle comunicazioni del Governo;
3) a numerosi interventi di altri deputati in discussioni
alla Camera sul tema della vendita della SME ed in particolare agli
interventi dell'on. Bruno nella seduta del 15 maggio 1998, e
dell'on. Becchetti e dell'on. Garra, rispettivamente nella seduta del
30 novembre 1999 e nella seduta della Commissione permanente affari
costituzionali del lo dicembre 1999, che avevano fatto specifico
riferimento al contenuto dell'intervista in questione;
che, ad avviso del ricorrente, la prerogativa
dell'insindacabilità, di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione, non copre, per costante giurisprudenza della Corte,
tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della
sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con
le attività svolte nella sua qualità di membro della Camera, onde
oggetto di protezione non sarebbe l'attività politica in genere del
parlamentare, ampiamente considerata, "né il contesto politico",
bensì "l'esercizio della funzione parlamentare e delle attività
consequenziali e presupposte, con la precisazione che tali funzioni
devono riguardare ambiti e modi giuridicamente definiti";
che ne discenderebbe, secondo il ricorrente, "che la
semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione lesiva e le
opinioni espresse in sede parlamentare non può bastare ad estendere
alla prima l'immunità che copre la seconda", in quanto il
significato del nesso funzionale tra dichiarazione ed attività
parlamentare si dovrebbe cogliere sub specie di "identificabilità
della dichiarazione stessa quale espressione di attività
parlamentare" e, dunque, "il problema specifico della riproduzione,
all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni già rese
nell'esercizio di funzioni parlamentari" potrebbe dar luogo ad
insindacabilità "solo ove sia riscontrabile una corrispondenza
sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo
sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche";
che, sulla base di questi principi, il ricorrente censura
la delibera di insindacabilità, osservando, in particolare, che
nessuna rilevanza può riconoscersi alle circostanze prima ricordate,
in quanto:
a) la precedente intervista, di analogo contenuto, rilasciata
il 7 febbraio 1995 dall'on. Armani a "Il Corriere della Sera",
contiene una manifestazione di pensiero non inerente alla funzione
parlamentare;
b) l'intervento in aula dell'on. Armani, tenuto nel corso del
dibattito sulle comunicazioni del Governo, seppure svolto in ambito e
modi propri della funzione parlamentare, manca del requisito
dell'identità sostanziale di contenuto con l'opinione manifestata
nella sede esterna, con la quale ha soltanto una mera comunanza di
tema;
c) gli altri interventi, nelle discussioni alla Camera,
peraltro di deputati diversi dall'on. Armani e talora successivi
all'intervista, hanno contenuto generico ed approssimativo;
che il ricorrente ritiene pertanto che le dichiarazioni
dell'on. Armani non siano state rese nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, onde - non essendo per esse invocabile l'immunità di
cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - la deliberazione
di insindacabilità deve essere annullata.
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata
a deliberare, senza contraddittorio e prima facie, in ordine
all'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'identificazione
dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria
competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in punto di ammissibilità, con riguardo altresì all'incidenza della
menzionata delibera parlamentare sul procedimento pendente avanti
all'autorità giudiziariaricorrente;
che, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad
essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
spetta - per costante giurisprudenza di questa Corte - tanto ai
singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio dell'attività
giurisdizionale esercitata in piena indipendenza, quanto alla Camera
dei deputati, organo competente a dichiarare definitivamente la
propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.;
che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria
ricorrente ritiene che la propria potestas iudicandi - attribuzione
costituzionalmente garantita - sia stata lesa dall'esercizio,
asseritamente illegittimo, del potere, spettante alla Camera di
appartenenza del parlamentare, di dichiarare insindacabili, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni da lui espresse;
che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che
oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibile il ricorso per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Roma, autorità giudiziaria
ricorrente;
b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto
introduttivo del giudizio e la presente ordinanza siano notificati
alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte