Ordinanza n. 251/1982
Altra decisione · depositata il 29/12/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 176/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176 (affitto dei
fondi rustici), anche in relazione all'art. unico della legge 23
novembre 1979, n. 595, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 giugno 1978 dal Tribunale di Vigevano -
Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Damovi Sandro e
Tempella Antonio, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17
gennaio 1979;
2) ordinanza emessa il 26 maggio 1978 dal Tribunale di Torino -
Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Mosso Maria ed altri
e Valenza Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17
gennaio 1979;
3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra
Malaponti Biagio ed altro e Musarra Salvatore ed altro, iscritta al n.
41 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980;
4) ordinanza emessa il 20 gennaio 1982 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Pellegrino Pasquale e D'Apice
Pasquale, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982;
5) ordinanza emessa il 24 marzo 1982 dalla Corte d'appello di
Napoli - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Spiezia
Antonio e Sorgente Filippo - iscritta al n. 409 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del
6 ottobre 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della
legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della
legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 153/77 ed all'art. 136 della
Costituzione;
considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è
entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa
rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni
proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché
procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni prospettate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte