Ordinanza n. 251/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58
e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1984 dal Pretore di Ravanusa,
iscritta al n. 848 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis del 9 gennaio 1985;
2) ordinanza emessa il 10 aprile 1984 dal Pretore di Milano,
iscritta al n. 922 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis del 16 gennaio 1985;
3) ordinanza emessa il 22 maggio 1984 dal Pretore di Potenza,
iscritta al n. 934 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis del 16 gennaio 1985;
4) ordinanza emessa il 21 maggio 1984 dal Pretore di Potenza,
iscritta al n. 935 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis del 16 gennaio 1985;
5) ordinanza emessa il 14 marzo 1984 dal Pretore di Termini
Imerese, iscritta al n. 1002 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 bis del 6 febbraio
1985;
6) ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dal Pretore di Brindisi,
iscritta al n. 1090 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 bis del 30 gennaio 1985;
7) ordinanza emessa il 30 giugno 1984 dal Pretore di Potenza,
iscritta al n. 1151 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis del 9 marzo 1985;
8) ordinanza emessa il 2 ottobre 1984 dal Pretore di Potenza,
iscritta al n. 1285 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 bis del 2 marzo 1985;
9) ordinanza emessa il 2 ottobre 1984 dal Pretore di Potenza,
iscritta al n. 1286 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 bis del 2 marzo 1985;
10) ordinanza emessa il 7 agosto 1984 dal Tribunale di Cagliari,
iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis del 29 maggio 1985;
11) ordinanza emessa il 5 novembre 1984 dal Pretore di Messina,
iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis del 29 maggio 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Erba Gioachina e
Notarstefano Pietro ed avente ad oggetto licenza per finita locazione
di un immobile abitativo, il Pretore di Ravanusa con ordinanza del 5
marzo 1984 (reg. ord. n. 848 del 1984) sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.
392, entrambi concernenti i contratti in corso alla data di entrata in
vigore della stessa legge, in quanto il primo di essi non prevede per i
contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto di
locazione in assenza della previa disdetta del locatore di cui al
precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non
soggetti a proroga;
che la differenza di trattamento sembrava a detto giudice dar luogo
a contrasto con l'art. 3 Cost.;
che infatti il Pretore riteneva che entrambe le categorie di
rapporti di locazione - quelli prorogati dell'art. 58, e quelli non
prorogati dell'art. 65 cit. - dovevano ritenersi analogamente
sottoposti ad ulteriore proroga per effetto della detta legge n. 392
del 1978;
che la stessa questione veniva sollevata dai Pretori di Milano,
Potenza, Termini Imerese, Brindisi, Cagliari e Messina (i Pretori di
Milano e di Potenza impugnavano solo l'art. 58) con le ordinanze
indicate in epigrafe;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause n. 848, 1285, 1286 del 1984, 38 e 39 del 1985, richiamando la
sentenza di questa Corte n. 33 del 1985 e chiedendo perciò che la
questione fosse dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità del loro oggetto,
debbono essere riuniti;
che la questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza
6 febbraio 1985 n. 33;
che in essa la Corte ha osservato come la diversità della
disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, relativamente alla
necessità della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le
due categorie di contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli
artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla
sostanziale diversità delle categorie stesse;
che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già
soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,
sono stati ulteriormente protratti dalla legge n. 392 del 1978,
venendo così a risultare una normativa particolarmente favorevole per
il conduttore; ciò non si verifica, invece, per i rapporti di cui
all'art. 65, che sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina
con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima
entità;
che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente
la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai
contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso
anticipato del locatore prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre
cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);
che in conclusione la questione, in quanto già decisa, deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Ravanusa, Milano,
Potenza, Termini Imerese, Brindisi, Cagliari e Messina con le ordinanze
indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 38 del
1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte