Ordinanza n. 251/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 903/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro"), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1979
dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara, iscritta al n.
332 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza 30 luglio 1979
- sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente
statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a
riposo fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le
lavoratrici coniugate o con prole - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,
dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui
non estende ai dipendenti statali di sesso maschile la facoltà di
beneficiare della disposizione in tal senso dettata, a favore delle
lavoratrici coniugate o con prole, nell'art. 42, terzo comma, del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla
lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per
collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di
restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di
età previsti per gli uomini;
che tale norma non è applicabile nel giudizio a quo, essendo la
facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente
statale coniugata o con prole, disciplinata dall'art. 42 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, non impugnato nell'ordinanza di
rimessione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977
n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte