Ordinanza n. 251/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 249legge 87/1953
- art. 250legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 365 del codice
di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 28
novembre 1989 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
carico di Candelori Marina, iscritta al n. 42 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, chiamato a decidere
sull'"istanza di riesame" avverso un "decreto di perquisizione (e
successivo sequestro)" emesso dal Pubblico ministero, ha, con
ordinanza del 28 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 365
del codice di procedura penale del 1988, "nella parte in cui non
prevede che il P.M., durante la perquisizione svolta in assenza
dell'indagato, dia avviso delle operazioni al difensore di fiducia o
d'ufficio, previa nomina di quest'ultimo ove occorra";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente dei Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
inammissibile - "posto che la devoluzione operata attraverso il
riesame non attiene alla perquisizione ma al sequestro" - e, in
subordine, non fondata;
Considerato che l'eccezione d'inammissibilità avanzata
dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, in quanto
la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione è costante
nel senso che il decreto di perquisizione, quando le cose siano state
sottoposte a sequestro, può essere assoggettato al riesame del
tribunale;
che, peraltro, la questione, così come proposta dal giudice a
quo, risulta manifestamente infondata, perché, con riguardo alle
perquisizioni locali, nessun avviso al difensore è prescritto dalla
legge in ordine al compimento delle operazioni, sia o no presente ad
esse la persona sottoposta alle indagini ed a prescindere
dall'avvenuta nomina di un difensore di fiducia o dall'avvenuta
designazione di un difensore d'ufficio da parte del pubblico
ministero (la stessa rubrica dell'art. 365 parla, chiaramente, di
"Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso"),
dato che la perquisizione è "atto, per sua natura, sempre urgente e
riservato, perché ha come presupposto, ai fini della sua efficacia,
l'elemento sorpresa" (cfr. sentenza n. 123 del 1974), caratteristica
propria anche della fattispecie delineata dal codice di procedura
penale del 1988 (v., oltre alla norma qui denunciata, gli artt. 249 e
250).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 365 del codice di procedura penale del 1988,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Bologna con ordinanza del 28 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte