Ordinanza n. 251/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 167/1983
- art. 1legge 897/1986
usata come parametro
citata
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della
legge 23 dicembre 1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 13
maggio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma
sull'istanza proposta da Alessio Capitani, iscritta al n. 533 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento concernente l'esame
della istanza con cui un condannato alla reclusione militare aveva
chiesto il beneficio dell'affidamento in prova ancor prima
dell'inizio della detenzione, il Tribunale militare di sorveglianza
di Roma, con ordinanza emessa il 13 maggio 1991, ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della
legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui esclude che i
condannati alla pena detentiva militare possano essere affidati in
prova indipendentemente dal periodo minimo di un mese di
osservazione, da attuarsi indefettibilmente nello stabilimento
militare di pena;
che il giudice a quo, premessa l'autonomia normativa del
beneficio in argomento ma anche la sostanziale omogeneità rispetto a
quello previsto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
richiama la sentenza n. 569 del 1989 con la quale questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità della norma citata, concernente il regime
ordinario dell'affidamento là dove non ne prevedeva la concessione
anche indipendentemente dalla detenzione;
Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo
Tribunale è già stata risolta da questa Corte, che, con sentenza n.
119 del 1992, ha dichiarato illegittima in parte qua la norma
impugnata, rilevando come non vi siano più valide ragioni per
subordinare il beneficio in parola all'osservazione, per almeno un
mese, nello stabilimento militare di pena, quando ormai per il
condannato comune è ammessa oltre all'osservazione inframurale anche
quella in libertà;
che la questione è quindi manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29
aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),
come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986,
n. 897, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte