Ordinanza n. 251/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 80legge 331/1993
- art. 69legge 331/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione
del contenzioso tributario, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario,
come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con
ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Ambroso Vincenzo
contro l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 15 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania
ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427,
nella parte in cui dette norme non riservano esclusivamente agli
avvocati e ai procuratori legali "l'assistenza tecnica" davanti alle
Commissioni tributarie;
che a parere del giudice a quo i soggetti abilitati
all'assistenza e rappresentanza nel giudizio in argomento,
appartenendo a categorie professionali eterogenee e potendo anche non
essere iscritti ad alcun albo o ruolo, non garantirebbero la
preparazione giuridica necessaria per osservare le regole del
processo;
che tale estensione dell'a'mbito dei difensori svelerebbe un
vizio di ragionevolezza, confermato dalla più recente normativa
impugnata, concretando altresì una disparità di trattamento
rispetto ad altri organi di giurisdizione speciale e sacrificando il
diritto di difesa;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità
ovvero per l'infondatezza della questione;
Considerato che, ai termini dell'art. 80, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 69 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, le nuove disposizioni sul
processo tributario avranno effetto dalla data d'insediamento dei
nuovi organi giurisdizionali, e cioè dal 1 ottobre 1994, come già
rilevato da questa Corte (cfr. ordinanza n. 502 del 1993 e sentenza
n. 107 del 1994);
che pertanto la remittente Commissione non può allo stato
applicare l'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993, e dunque
la relativa questione è manifestamente inammissibile per
irrilevanza;
che, con riguardo all'art. 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, questa
Corte, sulla base del più volte affermato principio, secondo cui il
diritto di difesa è diversamente modulabile dal legislatore nel
rispetto delle garanzie fondamentali (cfr. sentenza n. 188 del 1980 e
ordinanza n. 48 del 1988), ha ritenuto non irragionevole la facoltà,
attribuita dal primo comma della norma de qua al contribuente, di
difendersi personalmente "in un procedimento .. vertente
prevalentemente su fatti" ed altresì "caratterizzato da forme
semplificate" (v. ordinanza n. 685 del 1988);
che a fortiori non può ritenersi irragionevole la facoltà,
prevista dal successivo terzo comma, di farsi "assistere e
rappresentare in giudizio" da altri soggetti (come nella specie i
ragionieri) dotati di cognizioni tecniche per la loro qualità
professionale;
che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevata dalla Commissione stessa con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte