Ordinanza n. 251/1997
Altra decisione · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 595Codice penale
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della
Repubblica, a seguito della nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997 con la
quale il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che
l'assemblea, nella seduta del 7 maggio 1997, ha deliberato che quanto
affermato dal sen. Erminio Boso nei confronti del sig. Giampiero
Cioffredi è opinione espressa da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di
cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; conflitto promosso
con atto depositato il 17 maggio 1997 ed iscritto al n. 73 del
registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Roma, con ordinanza del 16 maggio 1997, ha sollevato conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha
qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.
68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al
sen. Erminio Boso, secondo quanto comunicato dal Presidente del
Senato con nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997;
che il Boso è imputato del reato di cui agli artt. 595 del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver
offeso la reputazione di Giampiero Cioffredi con la dichiarazione
rilasciata all'agenzia di stampa AGI il 15 gennaio 1996, che il
Senato, con la deliberazione menzionata, ha ricondotto
all'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 della
Costituzione;
che il ricorrente ritiene illegittima tale delibera, perché non
può configurarsi come opinione espressa nell'esercizio delle
funzioni il comportamento di colui che, pur assumendo di non sapere
chi sia una determinata persona, la investa di epiteti lesivi della
sua reputazione;
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine
all'ammissibilità del conflitto;
che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Roma, deve ritenersi idonea per
la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della
tipicità dei provvedimenti del giudice (da ultimo, v. l'ordinanza n.
339/1996);
che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma
è legittimato a sollevare il conflitto, giusta il costante
insegnamento di questa Corte secondo cui i singoli organi
giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - sia
sotto il profilo attivo sia sotto quello passivo - ad essere parte
nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato;
che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad
essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine
all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in
relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri componenti
nell'esercizio delle funzioni;
che sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte
chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di
insindacabilità adottata dal Senato sotto il profilo della
correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato
della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte