Ordinanza n. 252/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 75/1958
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 39/1975
citata
- art. 3legge 39/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui) in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39,
promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal giudice istruttore
del tribunale di Grosseto, nel procedimento penale a carico di Bindi
Lorenza, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice
istruttore presso il tribunale di Grosseto ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 1 della legge 8
marzo 1975, n. 39, nella parte in cui è previsto il raddoppio della
pena stabilita per le ipotesi specificate nell'art. 3 della citata
legge n. 75 del 1958 anche ove il fatto sia commesso nei confronti di
persona maggiore degli anni diciotto, ma minore degli anni ventuno,
assumendosi che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e
25 della Costituzione, in quanto punirebbe con la stessa pena fatti
commessi nei confronti di persona inferma o minorata e nei confronti di
persona maggiorenne e perciò capace (siccome ritenuta tale dalla
legge);
considerato che identica questione è già stata esaminata dalla
Corte e ritenuta infondata con la sentenza n. 205 del 1982;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o comunque
tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata dal
giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto e di cui in
epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte