Ordinanza n. 252/1984
Altra decisione · depositata il 14/11/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 253/1950
usata come parametro
citata
- art. 50Contratti agrari
- art. 23legge 11/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11
della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e
sublocazioni urbane), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di
Milano nella controversia agraria tra Carrara Giuseppe e Brenna
Abbondio ed altra, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno
1977;
2) ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Perris Leopoldo e Barone Luigi ed
altri, iscritta al n. 834 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno 1980.
3) ordinanza emessa il 4 novembre 1981 dal Tribunale di Brindisi
nel procedimento civile vertente tra Caroli Domenico e Tamburrino
Pasquale, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanze, rispettivamente del 1 febbraio 1977, 20
giugno 1979 e 4 novembre 1981, la Corte d'appello di Milano ed i
Tribunali di Salerno e di Brindisi hanno sollevato in riferimento
all'art. 44 della Costituzione questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le
locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta
dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti
agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire
edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che
sarà occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al
concessionario per la eventuale perdita di produttività del fondo;
che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata avrebbe violato
il principio dell'equità dei rapporti sociali tra concedente e
concessionario sancito dall'art. 44 della Costituzione nella
disciplina dei vincoli alla proprietà terriera privata;
considerato che è intervenuta frattanto la legge 3 maggio 1982, n.
203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50
che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da
parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore
delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e
trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonché un equo
indennizzo per la perdita di produttività subita dal fondo stesso
(art. 43);
che l'art. 53 della legge citata ne ha esteso l'applicazione ai
giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti
con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze
esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio
1971, n. 11;
che nei giudizi de quibus nessuna di tali condizioni si è
verificata e va conseguentemente disposta la restituzione degli atti ai
giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza della questione
proposta alla luce della normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano e
ai Tribunali di Salerno e di Brindisi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte