Ordinanza n. 252/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 263Codice di procedura penale
- art. 6legge 532/1982
- art. 18legge 398/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
dicembre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Laudani
Santo, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, la serie speciale,
dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 dicembre
1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 260 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di
proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale
è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura";
considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1986 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in
forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo
sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),
"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato
di cattura";
e che, quindi, la norma denunciata più non consente l'applicazione
ipotizzata e censurata dal giudice a quo (v. ordinanze n. 200 del
1984, n. 95 del 1983, n. 5 del 1983, n. 235 del 1982).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte