Ordinanza n. 252/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 576/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 31Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 4d.P.R. 597/1973
- art. 1d.P.R. 597/1973
- art. 1legge 751/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, della
legge 2 dicembre 1975, n. 576 ("Disposizioni in materia di imposte
sui redditi e sulle successioni") e 1, terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi"), promosso con ordinanza
emessa il 9 gennaio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Venezia sul ricorso, proposto da Grammatica Giuseppe, iscritta al
n. 1193 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia,
con ordinanza emessa il 9 gennaio 1978, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53
della Costituzione, degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576
e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte
in cui imputano ai genitori, nella determinazione del reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF, anche i redditi di lavoro dei figli
minori conviventi.
Considerato che l'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 è
stato abrogato dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, che lo ha
sostituito con il nuovo testo dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, al quale è ora coordinata la previsione dell'art. 1,
terzo comma, del medesimo d.P.R., relativa all'obbligo di includere
detti redditi nella dichiarazione;
che, peraltro, alla fattispecie oggetto del giudizio di rinvio
risulta applicabile l'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre
1976, n. 751, destinata a disciplinare in via transitoria le
situazioni reddituali relative al 1974 ed anni precedenti;
che analoga questione, prospettata in riferimento alle norme
citate da ultimo, è stata dichiarata infondata dalla Corte con
sentenza n. 85 del 27 marzo 1985.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975,
n. 576 e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
1 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte