Ordinanza n. 253/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 858/1980
- art. 3legge 858/1980
- art. 1legge 877/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio) e degli artt. 1 e 3, comma primo, della legge 16 dicembre
1980, n. 858 (Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1
della legge 18 dicembre 1973, n. 877), promossi con cinque ordinanze
emesse dal Pretore di Pistoia in data 30 luglio, 28 ottobre, 19
ottobre, 21 ottobre e 9 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn.
316, 335, 336, 356 e 396 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269 e 276 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con cinque ordinanze
rispettivamente emesse il 30 luglio, il 19, il 21 ed il 28 ottobre, il
9 novembre 1981, ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre
1980, n. 858 - erroneamente indicati quali artt. 1 e 3, primo comma -
in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost. e l'intera legge 18
dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;
e che in tutti i giudizi predetti è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle proposte
questioni.
Considerato che i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica ordinanza;
che la Corte si è già pronunciata in proposito, con sentenza n.
152 dell'anno in corso, dichiarando "non fondate le questioni di
legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in
riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della
legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione";
che le ordinanze in esame non introducono profili né aggiungono
motivi, che possano indurre la Corte a modificare la sua
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento
agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16
dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
Cost., sollevate dal Pretore di Pistoia con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte