Ordinanza n. 253/1983
Altra decisione · depositata il 28/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 29legge 145/1980
- art. 21legge 145/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma
primo, 27, comma terzo, 29 del disegno di legge n. 713 approvato il 23
ottobre 1980 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme
sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato
giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale)
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione
siciliana, notificato il 31 ottobre 1980, depositato in cancelleria il
10 novembre 1980 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1980 e del
quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 318 del 1980 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 51
del 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del
Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
con ricorso notificato il 31 ottobre 1980, ha impugnato - per contrasto
con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - gli artt. 21, comma primo,
27, comma terzo, 29 del disegno di legge recante "Norme
sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato
giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale",
approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 23 ottobre
1980;
Rilevato che il Commissario dello Stato, con atto 26 novembre 1980,
ha rinunciato al ricorso limitatamente alla parte concernente
l'impugnato art. 29 del disegno di legge, divenuto legge 20 dicembre
1980, n. 145; e, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato all'intero
ricorso perché con legge regionale 29 dicembre 1980, n. 146, è stato
soppresso l'impugnato art. 21 e sono state sostituite le altre norme
impugnate;
Rilevato che le due rinunce sono state accettate dal Presidente
della Regione Sicilia;
Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del
processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte