Ordinanza n. 253/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 58 e 65
legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina della locazione di immobili
urbani) promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1983 dal Tribunale
di Firenze nel procedimento civile vertente tra Hurtado Rampoldi Cesare
e Figna Maria Enrichetta, iscritta al n. 1336 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 bis
dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Hurtado Rampoldi Cesare, conduttore di un immobile adibito ad uso
abitativo, e Figna Maria Enrichetta, locatrice, ed avente per oggetto
licenza per finita locazione, il Tribunale di Firenze con ordinanza del
17 ottobre 1983 (reg. ord. n. 1336 del 1984) sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.
392, in riferimento all'art. 3 Cost.;
che il Tribunale rilevava come, nell'ambito dei contratti in corso
al momento dell'entrata in vigore della l. cit., l'art. 58 prevedesse
un'ulteriore proroga dei contratti che vi erano già soggetti mentre,
per quelli con termine finale successivo alla scadenza prevista
dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in
l. n. 395 del 1978), l'art. 65 non prevedeva alcuna proroga;
che questa differenza di trattamento sembrava al Tribunale
ingiustificata, e perciò in contrasto col principio d'eguaglianza,
quando le condizioni di reddito del conduttore fossero le stesse in
entrambi i tipi di contratti, tenuto conto della circostanza puramente
accidentale costituita dalla data convenzionale di scadenza.
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata
con la sentenza 6 dicembre 1984 n. 281;
che in questa si è rilevata la non omogeneità dei due tipi di
contratto considerati dai giudici rimettenti, poiché solo per quelli
già soggetti a proroga nella precedente legislazione vincolistica si
poneva, per il legislatore del 1978, il problema di attuare
gradualmente il passaggio al nuovo regime: problema risolto appunto con
la nuova (ultima) proroga prevista nell'art. 58;
che l'art. 65 ha, per contro, disciplinato contratti non
precedentemente prorogati, sottoponendoli al nuovo regime, più
favorevole al conduttore rispetto a quello della precedente
legislazione;
che nella citata sentenza si è concluso che, per la diversità
delle situazioni prese in esame, non è ravvisabile alcuna violazione
del principio di eguaglianza;
che perciò la questione sollevata attualmente dev'essere
dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,
sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dal Tribunale di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n.
281 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte