Ordinanza n. 253/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 49/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 45legge 249/1968
- art. 47legge 249/1968
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
della legge 9 febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e
telecomunicazioni"), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981
dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 675
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale
dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 28 gennaio 1981, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
della legge 9 febbraio 1979, n. 49, nella parte in cui non comprende
fra i casi in cui spetta, malgrado l'assenza dal servizio, il premio
di produzione attribuito per le giornate di presenza in servizio,
anche quello dei dipendenti autorizzati a rimanere assenti dal
servizio per l'espletamento del mandato amministrativo a seguito di
elezione a pubblico ufficio;
che secondo il giudice remittente l'esclusione in questione
concreterebbe una situazione di disparità di trattamento, con
conseguente violazione dell'art. 3 Cost., rispetto ai dipendenti che
si assentano dal servizio per espletamento del mandato sindacale, ai
sensi degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali,
invece, beneficiano del premio di produzione durante l'assenza dal
servizio;
Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee,
stante la sostanziale diversità degli istituti che le riguardano, e
che, pertanto, la censurata diversità di disciplina non costituisce
irragionevole disparità di trattamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge
9 febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il personale delle
aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni"), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale Amminustrativo Regionale
dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte