Ordinanza n. 253/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 404/1990
usata come parametro
citata
- art. 32legge 224/1986
- art. 31legge 224/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3,
della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di
avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 3
luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -
Sezione distaccata di Catania sul ricorso proposto da Franco Giosué
contro il Ministero della difesa ed altro, iscritta al n. 665 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Franco Giosué nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
- Sezione distaccata di Catania ha sollevato, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel corso di un
giudizio per l'annullamento di provvedimento del Ministro della
Difesa, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata da
tenente colonnello del ruolo ad esaurimento degli ufficiali di
complemento dell'Esercito tendente ad ottenere la valutazione, ai
fini dell'avanzamento al grado di colonnello, alla stessa stregua
degli ufficiali in servizio permanente effettivo;
che il tribunale rimettente osserva che la disposizione citata -
sulla cui base è stato legittimamente adottato il provvedimento
reiettivo impugnato nel giudizio a quo - stabilisce che il grado di
vertice degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli ad esaurimento - istituiti con
legge 20 settembre 1980, n. 574 - è, fino alla vigilia della
cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o
corrispondente, fermo restando il beneficio della c.d. promozione
alla vigilia di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, e che pertanto, stante il chiaro tenore letterale della
norma, alla suddetta categoria di ufficiali è preclusa la
possibilità di beneficiare nel corso del servizio di ulteriori
avanzamenti di carriera;
che tale limitazione, ad avviso del tribunale, sarebbe illogica,
nel raffronto con il complessivo quadro normativo concernente gli
ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento trattenuti in
servizio con rapporto di impiego, quadro caratterizzato dalla
progressiva sostanziale assimilazione tra i detti ufficiali e gli
ufficiali in servizio permanente effettivo;
che, in particolare, mentre agli ufficiali di complemento del
ruolo ad esaurimento erano applicabili, prima della legge n. 404 del
1990, le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente
effettivo, ma con esclusione del diritto di precedenza al comando a
favore degli ufficiali dei ruoli normali o speciali e con la
limitazione della carriera al grado di tenente colonnello, l'art. 12,
comma 1 della citata legge n. 404 del 1990 ha disposto il transito
degli ufficiali del ruolo in questione dalla categoria del congedo
(titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113) a quella degli
ufficiali in servizio permanente effettivo (titolo III della medesima
legge n. 113); con tale modifica - osserva il giudice rimettente - il
legislatore avrebbe sostanzialmente equiparato gli obblighi ed oneri
di servizio delle due categorie di ufficiali, cosicché risulterebbe
discriminatorio (per diverso trattamento di eguali situazioni) e
lesivo del principio di imparzialità l'aver stabilito, con la norma
denunziata, la preclusione al principale vantaggio che da quel
transito di ruoli sarebbe potuto derivare, e cioè l'avanzamento di
carriera oltre il grado di tenente colonnello;
che, inoltre, il giudice a quo sottolinea che gli ufficiali del
ruolo ad esaurimento sono stati trattenuti in servizio per le
esigenze delle Forze Armate, e che il legislatore ha previsto
ampliamenti dei ruoli normali destinati a coprire i vuoti che si
andavano determinando man mano che interveniva il pensionamento degli
ufficiali del ruolo ad esaurimento; segni, questi, rivelatori della
ritenuta identità delle funzioni svolte dalle due categorie, e
dunque della denunziata irrazionalità di una disciplina che opera
una "distinzione penalizzante" all'interno di una categoria oramai
riunificata anche sul piano del riconoscimento normativo;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione; e che, con deduzioni peraltro
presentate fuori termine, Franco Giosué, ricorrente nel giudizio a
quo, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità
costituzionale;
Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura erariale, il
tribunale rimettente muove dall'assunto che per effetto del passaggio
degli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo ad esaurimento
dalla categoria del congedo a quella del servizio permanente si
sarebbe verificata la "soppressione" del detto ruolo, là dove
l'effetto prodotto dall'art. 12 della legge n. 404 del 1990, oltre al
disposto "transito" degli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento
nella categoria del servizio permanente, è quello che sancisce che i
ruoli ad esaurimento assumono la denominazione di "ruoli ad
esaurimento in servizio permanente";
che pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo,
non si è verificata la "soppressione" dei ruoli ad esaurimento già
istituiti con la legge n. 574 del 1980, né la "riunificazione" di
tali ruoli con i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio
permanente effettivo, bensì la confluenza nella categoria del
servizio permanente di un ruolo, quello ad esaurimento, che continua
a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali già
facenti parte della citata categoria;
che non puntuali risultano altresì le conseguenze, discendenti
da quella premessa, ipotizzate dall'ordinanza di rimessione, in tema
di asserita identità di funzioni e obblighi dei due ruoli posti a
raffronto: se per un verso la generica equiparazione di obblighi di
servizio discende dall'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, e non dalla norma sospettata di incostituzionalità, per
altro verso, con il comma 5 della disposizione sottoposta a verifica
di costituzionalità, è stato ribadito il diritto di precedenza al
comando in favore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali in
servizio permanente effettivo rispetto agli ufficiali dei ruoli ad
esaurimento "transitati" nella categoria del servizio permanente;
che permangono quindi una distinzione dei ruoli e una
diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo
all'importante diritto alla precedenza del comando, tali da non
consentire di affermare l'identità delle situazioni poste a
raffronto; difetta, in tal modo, il presupposto essenziale della
asserita violazione dei principi costituzionali invocati, essendo
coerente con l'assetto dei due ruoli il permanere della diversità di
valutazione, ai fini dello sviluppo della carriera, del tipo di
reclutamento con cui gli ufficiali sono stati rispettivamente immessi
in servizio, tenuto conto dell'indubbia maggiore selettività del
reclutamento previsto per i ruoli normali e speciali in servizio
permanente effettivo;
che la complessiva diversità delle situazioni considerate
esclude la denunciata difformità dai parametri costituzionali
invocati della differenziazione mantenuta, quanto alla progressione
in carriera, tra i due ruoli, afferenti a situazioni disomogenee di
stato giuridico (sent. n. 440 del 1992; ord. n. 584 del 1988; sent.
n. 224 del 1987) e quindi tali da far apparire non irragionevole la
scelta del legislatore;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990,
n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e
sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -
Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte