Ordinanza n. 253/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 228Codice penale
- art. 62legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, e
dell'art. 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promosso con ordinanza
emessa il 9 giugno 1994 dal magistrato di sorveglianza di Palermo nel
procedimento di esecuzione nei confronti di Colletti Filippo,
iscritta al n. 754 del registro ordinanza 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Palermo, nell'ambito
di un procedimento di esecuzione della misura di sicurezza personale
della libertà vigilata (disposta nei confronti di Colletti Filippo
con provvedimento del medesimo ufficio giudiziario del 17 dicembre
1993), in sede di esame dell'istanza avanzata dal prevenuto e diretta
ad ottenere l'autorizzazione all'uso, per motivi di lavoro, della
patente di guida (nel frattempo revocatagli, a seguito della
sottoposizione alla misura di sicurezza), con ordinanza del 9 giugno
1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 dicembre 1994) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120,
comma 1, e 130, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui non
prevedono che il magistrato di sorveglianza possa autorizzare, nei
confronti delle persone sottoposte a misura di sicurezza personale,
l'uso della patente di guida per comprovate esigenze lavorative";
che nell'ordinanza di rimessione si sostiene che le norme
impugnate contrasterebbero:
a) con il principio di "parità di trattamento normativo"
(art. 3 della Costituzione), se confrontate con altre norme, quali
l'art. 228, quarto comma, del codice penale, secondo cui la libertà
vigilata deve tendere al riadattamento sociale della persona anche
mediante il lavoro, e l'art. 62, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 che consente al magistrato di sorveglianza di
"disciplinare" la sospensione della patente di guida quando questa
sia indispensabile strumento per lo svolgimento dell'attività
lavorativa di colui che è sottoposto alla misura della libertà
controllata o della semidetenzione;
b) con il principio di ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione), in quanto, ove l'attività lavorativa richieda l'uso
dell'automezzo e, quindi, della relativa patente di guida, il ritiro
del titolo abilitativo nel corso dell'esecuzione della libertà
vigilata sarebbe contraddittorio rispetto alla finalità
risocializzante della misura di sicurezza in questione;
c) con la finalità rieducativa di cui all'art. 27 della
Costituzione, riferibile anche alle misure di sicurezza e
specificamente alla libertà vigilata, nella quale andrebbe non
ostacolato, bensì agevolato il lavoro quale elemento fondamentale
del processo rieducativo;
d) ed infine con gli artt. 4 e 16 della Costituzione,
determinandosi una irragionevole limitazione del diritto del soggetto
alla libera circolazione e del diritto-dovere di svolgere una
attività lavorativa secondo le proprie possibilità e le proprie
scelte, quando tale attività lavorativa è connessa con l'uso di
automezzi;
che, inoltre, si sostiene che, mentre nel vigente sistema delle
misure di sicurezza personali sarebbero stati eliminati tutti i casi
di pericolosità presunta e gli effetti automatici ad essa connessi,
essendosi affidato alla discrezionalità del magistrato di
sorveglianza il giudizio sulla concreta pericolosità sociale, le
norme impugnate determinerebbero la compressione di diritti
costituzionalmente garantiti per effetto di un rigido meccanismo di
automatica e inderogabile preclusione normativa, dipendente dalla
mera sottoposizione della persona alla misura di sicurezza, in
contrasto con i principi desumibili dalla legge di delega del nuovo
codice di procedura penale (legge n. 81 del 1987, art. 2, n. 96), che
avrebbe assicurato la garanzia di giurisdizionalità anche per la
fase dell'esecuzione, di tal ché la limitazione si configurerebbe
come una sorta di pena accessoria anomala, reintegrabile soltanto con
la riabilitazione e non riconducibile ai motivi di sicurezza che
l'art. 16 della Costituzione pone come ragione giustificatrice della
limitazione legislativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, contestando la
fondatezza della questione;
Considerato che al magistrato di sorveglianza sono dalla legge
attribuite funzioni in tema (tra l'altro) di misure di sicurezza, tra
le quali non rientra la revoca della patente, che è di competenza di
altra autorità in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge;
che il giudice a quo richiede a questa Corte una pronuncia
diretta ad attribuirgli un potere nuovo, che gli consenta di adattare
la situazione determinata da altra autorità dello Stato in relazione
a "comprovate" esigenze lavorative della persona sottoposta a misura
di sicurezza personale e di interferire quindi in una sfera rispetto
alla quale è allo stato del tutto estraneo;
che una simile pronuncia comporta una serie di valutazioni che,
sia nell' an che nel quomodo, sono squisitamente discrezionali
comportando la scelta fra soluzioni nessuna delle quali
costituzionalmente imposta e come tale di spettanza esclusiva del
legislatore, onde è palese l'inammissibilità della questione (sent.
n. 119 del 1994, punto 2 della motivazione, e ord. n. 147 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e
27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Palermo con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte