Ordinanza n. 253/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),
riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno
1999 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso
proposto dall'Ufficio del Registro di Milano contro Fadini Mario,
iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 2000;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che, nell'ambito di un giudizio pendente davanti ad
essa, la Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza
del 6 marzo 1997, sollevava d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui
sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti
dell'autorità giudiziaria, in riferimento agli artt. 24, 53, 76 e 77
della Costituzione;
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 1999,
rigettava la questione, ritenendola infondata sotto tutti i profili
denunciati, rilevando, in particolare, che sono soggetti ad imposta
non gli atti genericamente enunciati dalle parti, ma solo quelli
posti dal giudice a base della propria decisione e che "se l'atto
enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in
termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso
dovere fiscale", né la successiva tassazione viola il diritto di
difesa; se, invece, "il provvedimento enunciato è soggetto a
tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio
che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione
all'imposta di registro";
che, con ordinanza del 28 giugno 1999, la Commissione
tributaria regionale di Milano, nell'ambito dello stesso giudizio a
quo ha nuovamente sollevato una questione di legittimità
costituzionale, del tutto identica alla precedente, ritenendo che le
ragioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della citata
sentenza n. 7 del 1999 non siano convincenti, in quanto il giudice
delle leggi non avrebbe considerato che "l'alternativa assoluta
nell'ambito della quale ... ha risolto la questione di legittimità
costituzionale ... non esaurisce in realtà le fattispecie legali
della sottoposizione ad imposta delle enunciazioni, e non le
esaurisce proprio con riferimento al caso concreto in cui le ipotesi
indicate dal legislatore sono rilevanti per il giudizio" a quo.
Risulterebbero, secondo il rimettente, sottoposti a tassazione non
solo le enunciazioni degli atti soggetti a registrazione in termine
fisso e quelle degli atti sottoposti a registrazione in caso d'uso,
ma anche le disposizioni, i contratti e gli altri atti per i quali
non sarebbe mai sorta l'obbligazione tributaria; che verrebbe invece
ad esistenza solo in ragione dell'enunciazione contenuta nel
provvedimento dell'autorità giudiziaria;
che, pertanto, il giudice a quo ripropone tutte le censure,
avanzate contro la norma impugnata nella precedente ordinanza di
rimessione, alla quale esplicitamente si richiama, chiedendo alla
Corte costituzionale di pronunciarsi su di esse;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è
costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o
comunque la manifesta infondatezza della questione, rilevando che "il
giudice a quo replica inammissibilmente, nella sostanza, nell'ambito
dello stesso giudizio a quo alla sentenza n. 7/1999 della Corte,
dichiarativa della non fondatezza della questione già sollevata con
riferimento alla stessa norma ed agli stessi parametri
costituzionali";
che inoltre, secondo la difesa erariale, il giudice
rimettente, muovendo da un inesatto apprezzamento della legge delega
e considerando ostacolo all'agire in giudizio ciò che ostacolo non
è, introdurrebbe una distinzione consistente in un'astratta
classificazione delle tecniche impositive nel sistema della legge di
registro, del tutto sterile ai fini dello scrutinio di
costituzionalità.
Considerato che, nel caso in cui la Corte costituzionale abbia
emesso una pronuncia di carattere decisorio, è precluso al giudice a
quo rimetterle una seconda volta la medesima questione, nel corso
dello stesso grado di giudizio pendente tra le stesse parti, ferma
restando la proponibilità della questione riformulata in termini
sostanzialmente diversi, cioè con riferimento a norme, parametri o
profili del tutto nuovi (cfr. sentenze n. 12 del 1998, n. 257 del
1991, n. 350 del 1987); e ciò per evitare un bis in idem che si
risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della
Corte, in violazione dell'art. 137, comma terzo, della Costituzione;
che, nella specie, la Commissione tributaria regionale di
Milano ripropone, nell'ambito dello stesso grado di giudizio, la
medesima questione già sollevata nel 1997 ed oggetto della sentenza
di rigetto n. 7 del 1999, senza far riferimento ad un quadro diverso,
ma anzi chiedendo a questa Corte un riesame nel merito della sua
pronuncia, sia pure sottolineandone particolari aspetti;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata dalla
Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte