Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1982 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 116r.d. 1736/1933
  • art. 116r.d. 1736/1933

usata come parametro

citata

  • art. 24r.d. 1736/1933
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d.

21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario,

sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di

emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), promosso con

ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Pretore di Omegna, nei

procedimenti penali riuniti a carico di Dalle Feste Silvana, iscritta

al n. 491 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'8 ottobre 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin

Ritenuto che il Pretore di Omegna, con ordinanza emessa il 29

maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("nella parte in cui

stabilisce che nei casi più gravi chi emetta assegno senza provvista o

con data falsa è punito con la reclusione, senza indicazione degli

elementi in base ai quali desumere la gravità del fatto"), per preteso

contrasto "con il principio di legalità di cui all'art. 25 cpv. della

Costituzione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza

della questione medesima.

Considerato che la Corte si è già pronunciata in proposito,

mediante la sentenza n. 131 del 1970, che ha dichiarato "non fondata -

nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità

costituzionale dell'inciso "e nei casi più gravi con la reclusione

sino a sei mesi", contenuto nell'art. 116 del r.d. 2 dicembre 1933, n.

1736, sollevata... in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 25,

comma secondo, Cost.";

e che per altro il giudice a quo, nonché ignorare tale decisione,

si è limitato ad asserire - nei termini indicati in narrativa - la non

manifesta infondatezza della proposta questione, omettendo qualsiasi

motivazione od indicazione relativa alla rilevanza dell'impugnativa

stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n.

1736, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Omegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte