Ordinanza n. 254/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 21/1949
- art. 1legge 21/1949
usata come parametro
citata
- art. 1legge 739/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge 31 gennaio 1949, n. 21 (Aumento del contributo obbligatorio
dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore
dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari
italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 del d.P.R. 18 luglio 1957
(Approvazione dello statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli
orfani dei sanitari italiani), promosso con ordinanza emessa il 28
ottobre 1980 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile
vertente tra Davoli Carla ed altri e Azienda municipalizzata Farmacie
Comunali Riunite del Comune di Reggio Emilia ed altri, iscritta al n.
851 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44 del 1981;
Visti l'atto di costituzione dell'Opera nazionale assistenza agli
orfani dei sanitari italiani e l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice
relatore Michele Rossano.
Rilevato che con ricorso 26 aprile 1980 al Pretore di Reggio
Emilia, giudice del lavoro, Carla Davoli ed altri 40 sanitari
dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali Riunite del
Comune di Reggio Emilia hanno proposto domanda diretta ad ottenere la
restituzione dei contributi nella misura del 2% dello stipendio,
indebitamente percepiti dall'Opera Nazionale per l'Assistenza agli
orfani dei sanitari italiani (ONAOSI), e sollevato, in via subordinata,
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31
gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai
sanitari dipendenti da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera
Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 28 ottobre 1980, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dei citati artt. 1 e 2 legge n. 21 del 1949
e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani
dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, gli artt. 1 e 2 legge n. 21 del 1949
- che prevedono contributi a favore dell'ONAOSI di importo diverso con
riguardo alla natura autonoma o subordinata dell'attività sanitaria
svolta - e l'art. 5 dello Statuto dell'ONAOSI sarebbero in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione perché determinerebbero una disparità
di trattamento, non giustificata, tra sanitari liberi professionisti,
che versano una somma fissa ed invariabile, e sanitari pubblici
dipendenti, ai quali è imposto un contributo di maggiore entità e
variabile nel tempo perché calcolato nella percentuale del 2% degli
stipendi;
Ritenuto che è inammissibile la questione concernente l'art. 5
dello Statuto dell'ONAOSI, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, perché
tale norma, per la sua natura regolamentare, è priva di forza di legge
e, quindi, non è assoggettabile al controllo di legittimità
costituzionale;
Ritenuto, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 legge n. 21 del 1949, concernente la misura fissa del
contributo versato dai sanitari liberi esercenti, è priva di rilevanza
perché oggetto della controversia è solo l'obbligo del versamento, da
parte dei sanitari pubblici dipendenti, del contributo a favore
dell'ONAOSI, stabilito nella misura del 2% dello stipendio
dall'impugnato art. 1 legge n. 21 del 1949;
Ritenuto che non sussiste il denunciato contrasto dell'articolo 1
legge n. 21 del 1949 con l'art. 3 della Costituzione per la diversità
assoluta delle due situazioni poste a confronto dato che per i sanitari
dipendenti da Pubbliche amministrazioni è obbligatorio il contributo -
dovuto all'ONAOSI a norma del r.d.l. 27 settembre 1938, n. 1325,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e fissato nella misura del
2% dello stipendio dal suddetto art. 1 legge n. 21 del 1949, mentre
per i sanitari liberi professionisti il contributo deriva dalla
iscrizione volontaria all'ONAOSI;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale
per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R.
18 luglio 1957;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 31 gennaio 1949, n. 21.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte