Ordinanza n. 254/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo
delle armi), sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1982 dal Tribunale di Modena nel
procedimento penale a carico di Conti Pietro, iscritta al n. 446 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 301 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1983 dal Tribunale di Prato nel
procedimento penale a carico di Schifitto Salvatore, iscritta al n.
1030 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Modena, con ordinanza del 25 ottobre
1982, e il Tribunale di Prato, con ordinanza del 6 ottobre 1983, hanno
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,
nella parte in cui, per i reati di detenzione di armi comuni da sparo,
non distinguono l'ipotesi di chi non abbia mai denunciato la detenzione
di tali armi da quella di chi, denunciata la detenzione stessa presso
l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del
luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel
luogo di nuova residenza;
considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.
237 del 1982, n. 34 del 1983 e n. 36 del 1984 e che nell'ordinanza di
rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte